gazzetta ufficialeLa pubblicazione dei Concorsi per il pubblico impiego sulla Gazzetta ufficiale non può essere tralasciata dalla PA? L’intero concorso diventa se no illegittimo? La risposta arriva dal Tar Campania, Sezione V, con la sentenza del 23 giugno 2017, n. 3433.


Nel caso specifico il Comune indiceva una procedura concorsuale per la copertura, tramite contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi e a tempo parziale, di un posto di vice segretario, categoria D, posizione giuridica ed economica D3.

 

Lamentando la mancata pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale, un ricorrente ha impugnato tutti gli atti della procedura, conclusa con l’approvazione della graduatoria in data 6 aprile 2016, nonché l’art. 13 del regolamento comunale sulle modalità di assunzione, sui requisiti di partecipazione e sulle modalità concorsuali (approvato con delibera di Giunta del 28 dicembre 1999).

 

L’obbligo di pubblicazione dei bandi per i concorsi a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stabilito dall’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994, e costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione.

 

Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa – neanche per incompatibilità – dall’art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha fissato il criterio della “adeguata pubblicità” in aggiunta e non in sostituzione della norma di carattere generale. Invero, le disposizioni di dettaglio contenute nella fonte regolamentare servono a completare la norma di rango legislativo, costituendone coerente e conforme specificazione.

 

Va pertanto ribadito che le stesse non possono essere disapplicate, in quanto conformi alla norma di rango superiore ed allo stesso dettato degli articoli 51 e 97 della Costituzione, che garantiscono il diritto di accesso agli impieghi pubblici di tutti i cittadini su di un piano di parità, esercitabile solo attraverso un sistema di pubblicità che favorisca la massima partecipazione.

 

In definitiva, la mancata pubblicazione, per estratto, del bando di concorso de quo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contrasta insanabilmente con l’art. 4 del D.P.R. n. 487/94, che, per gli enti locali, prevede la possibilità di sostituire la pubblicazione del bando soltanto con l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda (comma 1 bis).

 

Proprio l’assenza di tale forma di pubblicità comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chiunque abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.