Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha aggiornato le FAQ (risposte alle domande più frequenti) relative all’obbligo di stipulare polizze assicurative contro le catastrofi naturali come terremoti o alluvioni.


L’introduzione di questo sistema assicurativo mira a rafforzare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano, riducendo l’impatto economico di eventi catastrofici. Pur rappresentando un nuovo adempimento per le aziende, la misura si inserisce in un contesto più ampio di prevenzione e tutela del patrimonio produttivo nazionale.

Il chiarimento arriva dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale 18/2025, che disciplina il nuovo sistema di copertura per i danni causati da calamità naturali, e mira a fornire alle imprese – di qualsiasi dimensione – una guida pratica per orientarsi nella nuova normativa.

Polizze obbligatorie anche per beni non di proprietà

Uno dei nodi principali riguarda i beni impiegati nell’attività aziendale ma non posseduti direttamente, come immobili in affitto o attrezzature in leasing. Secondo il decreto, l’obbligo di assicurazione riguarda tutti i beni strumentali – terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature – impiegati per l’attività produttiva, a prescindere dalla titolarità. Fanno eccezione i beni già coperti da polizze simili, anche se stipulate da soggetti diversi dall’impresa utilizzatrice.

Cosa resta fuori dalla copertura

Non rientrano nell’obbligo assicurativo gli edifici abusivi, ovvero costruiti senza autorizzazioni o soggetti a irregolarità edilizie, così come gli immobili ancora in costruzione. Esclusi anche i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), poiché non ricompresi tra le attrezzature aziendali rilevanti ai fini della normativa.

Polizze collettive e soggetti obbligati

Le aziende possono scegliere di aderire a polizze collettive per adempiere all’obbligo, a condizione che la copertura rispetti i requisiti previsti dalla legge. Tutte le imprese con sede in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, iscritte al Registro delle imprese, sono tenute a dotarsi di questa forma di protezione. Fanno eccezione le imprese agricole, espressamente escluse.

Lo stesso principio vale per studi professionali o attività svolte presso la propria abitazione: se l’immobile, o parte di esso, è utilizzato per fini imprenditoriali, scatta l’obbligo assicurativo per la porzione destinata all’attività.

Nessun obbligo se non si usano beni strumentali

Se l’impresa non possiede né utilizza beni materiali come fabbricati, impianti o attrezzature nei termini previsti dal codice civile, l’obbligo di assicurazione non sussiste. È il caso, ad esempio, di attività esclusivamente digitali o consulenziali che non impiegano strutture fisiche o materiali.

Quando adeguare le polizze esistenti

Per le coperture assicurative già attive, la normativa prevede che l’adeguamento ai nuovi criteri avvenga al primo rinnovo utile o al momento del pagamento del premio successivo all’entrata in vigore del decreto.

Impatto sugli incentivi pubblici

Infine, il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo potrà avere conseguenze sull’accesso a fondi pubblici. La normativa stabilisce che le amministrazioni, in fase di valutazione delle richieste di contributi o agevolazioni, dovranno considerare l’eventuale inadempimento. Tuttavia, per rendere effettiva questa clausola di esclusione, ogni ente dovrà stabilire formalmente le modalità e i tempi di applicazione nelle specifiche discipline che regolano i singoli incentivi.

Il Ministero ha già espresso l’intenzione di escludere dagli aiuti le imprese non in regola con l’obbligo, ma l’operatività della norma sarà legata all’adozione di provvedimenti attuativi da parte delle amministrazioni competenti.

Polizze contro catastrofi naturali: le FAQ aggiornate del MIMIT

Qui il documento completo.