Un interessante focus sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di errore progettuale e contraddittorio a cura del Dottor Luca Leccisotti.


Introduzione: il principio del contraddittorio e la responsabilità progettuale

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024, il legislatore ha apportato significative modifiche all’art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), con particolare riferimento alla disciplina delle varianti in corso d’opera e alla gestione degli errori progettuali. La nuova normativa introduce un principio di contraddittorio preventivo tra stazione appaltante, progettista e appaltatore, finalizzato a individuare soluzioni tecniche idonee a rimediare agli errori nella progettazione esecutiva.

Questa innovazione risponde all’esigenza di ridurre il contenzioso e di garantire una maggiore certezza giuridica nei rapporti tra le parti contrattuali, ponendo le basi per un sistema più equo e funzionale alla realizzazione dell’opera pubblica.

Le varianti in corso d’opera nel nuovo assetto normativo

Il decreto correttivo ha riformulato l’art. 120, comma 1, lett. c), introducendo una nuova definizione di varianti in corso d’opera. Secondo la nuova disciplina, possono costituire varianti le modifiche resesi necessarie per effetto di circostanze imprevedibili, tra cui:

  • Nuove disposizioni legislative o regolamentari;
  • Provvedimenti sopravvenuti di autorità preposte alla tutela di interessi rilevanti;
  • Eventi naturali straordinari e imprevedibili;
  • Difficoltà geologiche, idriche o tecniche non prevedibili con la dovuta diligenza in fase progettuale.

Questa riformulazione allinea la normativa nazionale agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che già riconosceva la necessità di prevedere un regime di flessibilità controllata nelle modifiche contrattuali.

Il nuovo comma 15-bis: il contraddittorio obbligatorio sugli errori progettuali

Uno degli aspetti più innovativi del D.Lgs. n. 209/2024 è l’introduzione del comma 15-bis all’art. 120, che prevede l’obbligo per la stazione appaltante di attivare un contraddittorio con il progettista e l’appaltatore in caso di errori progettuali.

La norma dispone che:

  • La stazione appaltante verifica in contraddittorio gli errori progettuali che compromettono l’esecuzione dell’opera;
  • Il progettista è tenuto a proporre soluzioni progettuali coerenti con il principio del risultato;
  • Eventuali responsabilità progettuali devono essere valutate in sede di contraddittorio, evitando di scaricare automaticamente gli oneri economici sull’appaltatore.

Questo meccanismo introduce un principio di responsabilità condivisa, garantendo che gli eventuali vizi progettuali vengano affrontati in modo tempestivo e con soluzioni tecniche adeguate, evitando ritardi e costi aggiuntivi.

La nullità delle clausole che escludono la responsabilità del progettista

Un ulteriore elemento di novità riguarda l’art. 41, comma 8-bis, che vieta qualsiasi patto o clausola contrattuale che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori progettuali. Questa previsione risponde alla necessità di garantire una corretta imputazione delle responsabilità all’interno della filiera contrattuale, evitando che eventuali errori nella progettazione possano ripercuotersi sull’appaltatore o sulla stazione appaltante senza una preventiva valutazione delle cause.

Secondo la nuova disciplina, nei contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti, devono essere espressamente previste clausole che disciplinano le prestazioni reintegrative a cui è tenuto il progettista per rimediare agli errori commessi.

Questa innovazione mira a:

  • Evitare l’automatismo delle penali a carico dell’appaltatore per errori non imputabili;
  • Stabilire un criterio chiaro di responsabilità per la correzione degli errori progettuali;
  • Prevenire contenziosi giudiziari lunghi e costosi.

Conseguenze operative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici

L’introduzione del contraddittorio obbligatorio e la nullità delle clausole di esonero di responsabilità del progettista hanno importanti implicazioni operative:

  • Le stazioni appaltanti devono prevedere nei capitolati e nei contratti di progettazione specifiche clausole che regolamentino il contraddittorio in caso di errore progettuale;
  • Gli appaltatori possono contestare eventuali penali per ritardi o variazioni dovuti a errori di progettazione, attivando il meccanismo del contraddittorio;
  • I progettisti devono garantire un maggiore livello di diligenza nella redazione dei progetti, essendo pienamente responsabili di eventuali errori o omissioni.

Questa nuova impostazione normativa spinge verso una maggiore collaborazione tra i soggetti coinvolti nell’appalto, promuovendo la risoluzione dei problemi in via preventiva e riducendo il rischio di contenziosi.

Conclusioni: una riforma orientata alla prevenzione dei contenziosi e alla qualità dell’opera pubblica

Il D.Lgs. n. 209/2024 introduce un meccanismo di gestione degli errori progettuali che rafforza la cooperazione tra stazione appaltante, progettista e appaltatore. L’istituzione di un contraddittorio preventivo rappresenta un passo avanti nella tutela dell’interesse pubblico, riducendo i tempi di esecuzione e garantendo maggiore certezza nei rapporti contrattuali.

La nullità delle clausole di esonero di responsabilità del progettista costituisce un ulteriore strumento di garanzia per tutti gli operatori coinvolti, evitando che gli oneri economici degli errori progettuali vengano scaricati in modo indiscriminato sugli appaltatori.

Questa riforma si inserisce in un quadro più ampio di razionalizzazione della disciplina degli appalti pubblici, con l’obiettivo di rendere più efficienti le procedure di esecuzione e di ridurre il contenzioso amministrativo e civile. In prospettiva, sarà fondamentale monitorare l’applicazione pratica di queste disposizioni, verificando la loro capacità di migliorare la qualità della progettazione e dell’esecuzione delle opere pubbliche.