Supplenze, proroga dei contratti: il Ministero ha inviato alle scuole la Nota Miur protocollo n. 1604 del 03/07/2017.
In essa si comunica che
“E’ disponibile in SIDI una nuova tipologia di contratto “N29 Proroga di supplenza breve”. Con il nuovo contratto potranno essere stipulati rapporti di lavoro di supplenza per la copertura di eventuali esigenze, maturate dopo il 30 giugno, per lo svolgimento delle operazioni di verifica ed integrazione scrutinio finale a cui il supplente, già titolare di un contratto breve e saltuario, dovrà partecipare nei casi previsti dalla specifica normativa in materia.
Il medesimo contratto potrà essere applicato, previa autorizzazione dell’ufficio scolastico regionale, anche al personale ATA di segreteria come previsto dalla normativa di riferimento.
Si evidenzia, invece, che per i supplenti titolari di supplenza in sostituzione di personale in maternità, si dovrà continuare a stipulare, per la copertura del periodo di svolgimento delle operazioni di verifica ed integrazione scrutinio finale, un contratto di tipo N15 .
L’inserimento delle variazioni di stato giuridico (compresa la maternità) del personale titolare di un contratto N29 sarà possibile con le consuete modalità previste per le altre tipologie di contratto di supplenza breve .
L’eventuale esigenza di coprire periodi di Settembre per attività residuali legate alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, potrà essere soddisfatta con un ulteriore contratto di proroga N29 che abbia inizio dopo il 31 agosto, ma che si concluda entro il 30 settembre.
Con le nuove funzioni potranno essere trattati anche alcuni casi particolari, quale la eventuale necessità di sostituire un supplente già parte di un contratto N29.
Si evidenzia infine che per i contratti N01, N26 e N19 non sarà più accettata una data fine successiva al 30 di giugno. La presente nota è stata concordata con la D.G. del personale scolastico » .