trasparenzaL’articolo 4 relativo alle deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche prevede l’emanazione di un regolamento di Delegificazione dei procedimenti amministrativi relativi ad attività produttive delegificazione, con cui sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

 

a)      individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le seguenti misure:

 

– previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore alla metà rispetto a quelli applicabili ai sensi della normativa vigente;

 

– previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto; per l’esercizio di tali poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto possono avvalersi di una unità tecnica, composta da personale designato dalla conferenza unificata;

 

– previsione, in caso di coinvolgimento di amministrazioni regionali o locali, di forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi;

 

b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell’ambito dei tipi di procedimento indicati, dei singoli interventi con positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, per i quali adottare le predette misure.

 

Il regolamento è emanato entro 180 giorni, previa intesa in sede di conferenza unificata (che si aggiunge alla procedura generale che prevede un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti).