Il Ministero della Funzione Pubblica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto definitivo per regolare la mobilità dei dipendenti pubblici, con le relative tabelle di equiparazione che dovrebbero permettere di inquadrare il lavoratore nella nuova amministrazione con una retribuzione il più possibile vicina a quella di provenienza.
Il provvedimento, che attende solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attua l’articolo 4, comma 3 del decreto sulla Pa (Dl 90/2014) varato dal Governo la scorsa estate. Il passaggio è importante soprattutto in vista del transito dei lavoratori in esubero in esito allo svuotamento delle province nelle altre amministrazioni dello stato. Ma lo strumento sarà essenziale anche per riformare a regime la Pubblica amministrazione ed attuare la mobilità tra personale con qualifica non dirigenziale.
Il meccanismo. Per regolare i passaggi fra enti pubblici caratterizzati da contratti diversi, sia attraverso mobilità volontaria che obbligatoria, il decreto contiene le cd. tabelle di equiparazione, che traducono l’inquadramento di provenienza del dipendente in quello della sua possibile destinazione. Attraverso queste tabelle, ad esempio, un lavoratore in un comparto della pubblica amministrazione potrà essere trasferito, volontariamente o d’ufficio, presso un’altra amministrazione pubblica in cui si registri una carenza d’organico. Il tutto con l’obiettivo di garantire al lavoratore il mantenimento del medesimo livello retributivo.
Il meccanismo è comunque molto complesso e non automatico. Il testo del provvedimento pone, infatti, in capo all’Amministrazione ricevente il compito di valutare il profilo professionale del lavoratore trasferito, la carriera, le competenze, la storia retributiva e di disporne successivamente l’inquadramento. L’amministrazione ricevente, inoltre, nell’inquadramento del dipendente pubblico trasferito dovrà tenere conto anche «delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione», con l’avvertenza che in ogni caso le vecchie progressioni economiche non possono spingere il dipendente verso posizioni caratterizzate «da un più elevato inquadramento giuridico iniziale».
Il decreto, prevede inoltre, che nei casi di mobilità obbligatoria, i dipendenti trasferiti mantengono “il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall’amministrazione di provenienza al momento dell’inquadramento, mediante un assegno ad personamriassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti”.
Questo assegno, che dovrebbe garantire l’equipollenza del trattamento economico del dipendente trasferito verrebbe erogato nei casi “in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali”. In altri termini questa garanzia, che esclude comunque i premi e altre voci variabili di anno in anno, scatterebbe solo nei limiti della copertura finanziaria presente nella Pa di destinazione in danno, peraltro, delle facoltà assunzionali dell’ente ricevente. Resta comunque ferma la facoltà del dipendente di mantenere l’inquadramento previdenziale di provenienza.