La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del controllo, effettuato dai giudici, sulla verifica delle motivazioni che hanno determinato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Con sentenza 24803 del 5 dicembre 2016 i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come sia necessario, al fine di verificare la legittimità del licenziamento comminato, che vi siano effettive ragioni serie e coerenti con il provvedimento preso e che, al tempo stesso, dette ragioni debbano essere comprovate o comprovabili.
Il che a significare che è legittimo il controllo da parte dei giudici sull’effettività del motivo che ha determinato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ribadendo il controllo del giudice in ordine all’effettiva sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro. Per i giudici di legittimità il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve fondarsi su ragioni effettive, serie e coerenti con il provvedimento preso e che, al tempo stesso, devono essere comprovate o comprovabili.
Di conseguenza il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata prova delle difficoltà economiche. In assenza di tale presupposto ravvisato dal giudice il recesso è da considerarsi illegittimo per mancanza di prove circa la situazione di crisi economica dedotta come ragione del licenziamento. Dal pronunciamento trovano conferma i principi sopra richiamati dovendo i giudici accertarne l’effettività.
Si tratta di una sentenza importante perché pone dei paletti ben precisi sull’utilizzo da parte dei datori di lavoro a tale strumento in maniera del tutto arbitraria, strumentale e soggettiva.