ex combattentiLa legge definisce combattenti le persone che hanno partecipato in modo diretto e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra nonchè i partigiani, mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili di guerra, reduci civili divenuti inabili a seguito di deportazione o internamento; reduci dall’ internamento; orfani e vedove di guerra; profughi per l’ applicazione del trattato di pace e categorie equiparate; ex deportati ed ex perseguitati politici o razziali sotto il passato regime fascista; prigionieri dei tedeschi; disertori assolti per insufficienze di prove o riabilitati; personale della Croce Rossa Italiana operante in specifiche zone belliche (categorie cd. assimilate).

 

I benefici previdenziali per questi lavoratori sono contenuti nell’articolo 2 e 3 della legge 336/1970 e dall’articolo 1 del decreto legge 355/1974 convertito con legge 261/1974 e sono rivolti, però, ai soli dipendenti dello Stato nonchè al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorche’ regolamentati da contratti collettivi di lavoro (art 1 e 4. della citata legge).

 

L’incremento del periodo utile

 

Il primo beneficio è previsto dall’articolo 3 della legge 336/1970. La disposizione richiamata reca l’attribuzione di una maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva utile ai fini della pensione nei confronti dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati che hanno chiesto ed ottenuto dall’amministrazione di appartenenza il collocamento a riposo ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 355/1974 tra il 1° luglio 1975 ed il 31 dicembre 1979. La predetta norma prevedeva, infatti, nei confronti dei soggetti riconosciuti beneficiari della disposizione che il collocamento a riposo avvenisse secondo secondo specifici contingenti annuali in ragione del 20% dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai piu’ anziani di eta’, nell’ambito di ciascun ruolo, carriera, grado o categoria di appartenenza. In caso di pari eta’ era collocato a riposo il piu’ anziano per servizio. Il collocamento a riposo è avvenuto gradualmente per contingenti del 10 per cento il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975. Gli ultimi lavoratori che hanno goduto della suddetta agevolazione sono, pertanto, cessati dal servizio il 31 dicembre 1979. La maggiorazione comporta, in particolare, un incremento dell’anzianità contributiva utile sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione che ai fini della determinazione della sua misura pari di regola a 7 anni, che diventano 10 anni se il lavoratore era mutilato, invalido o vittima civile di guerra. L’incremento in questione è altresì utile ai fini del trattamento di fine servizio e viene, quindi, conteggiato al momento della cessazione dal servizio incrementando il periodo utile complessivo valutabile in favore dell’assicurato.

 

Gli scatti di stipendio

 

L’articolo 2 della legge 336/1970 attribuisce ai dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici del 2,5% di stipendio, paga o retribuzione calcolati sullo stipendio tabellare e sulle fasce retributive in godimento al momento della cessazione dal servizio; incrementi che possono essere fatti valere sia sulle quote retributive della pensione, Quota A e quota B di pensione (cfr nota operativa Inpdap 13/2008 e nota operativa Inpdap 9/2006) sia su quelle liquidate con il sistema contributivo (per il cui calcolo bisogna fare riferimento a quanto stabilito dalla Circolare Inps 113/2005 in materia di benefici previdenziali corrisposti alle vittime del terrorismo; cfr nota Inps 7989/2015). Anche questi miglioramenti sul reddito pensionistico si riferiscono ai soli lavoratori del pubblico impiego iscritti alla Cassa Stato o alle ex Casse di Previdenza amministrate dal tesoro (Cpdel, Cpug, Cpi e Cps). In alternativa all’incremento del 7,5%, a richiesta degli aventi diritto, anziche’ l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio può essere conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

 

Lavoratori del settore privato

 

I suddetti benefici, come detto, sono riservati al solo personale dello stato. Per colmare questa lacuna che ha lasciato fuori la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato il legislatore è intervenuto successivamente con l’articolo 6 della legge 140/1985 riconoscendo un maggiorazione simbolica della pensione anche nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti, autonomi con qualifica di combattente ed assimilati come sopra descritti che non hanno goduto della maggiorazione prevista dalla legge 336/70.

 

Il beneficio consiste in una maggiorazione della misura della pensione pari a 30.000 lire mensili ovvero 15,49 euro nei confronti delle pensioni aventi decorrenza successiva al 7 marzo 1968 estesa, poi, dall’articolo 6 della legge 544/1988 anche nei confronti dei lavoratori che sono andati in pensione prima della predetta data. La maggiorazione in parola è soggetta a perequazione annuale a partire dalla data di concessione del beneficio stesso, e viene corrisposta a domanda degli interessati o dei loro eredi. Il beneficio è reversibile anche ai superstiti nella stessa aliquota della reversibilità e con riferimento alla decorrenza della medesima e riguarda, con la sola esclusione dei titolari di prestazioni assistenziali, i titolari di pensione diretta di tutte le categorie, a qualsiasi fondo appartengano. La maggiorazione in questione è considerata parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all’importo complessivo, non viene assorbita dall’integrazione al minimo, ne’ trasforma la pensione in superiore al minimo.