Anticipo del TFR in busta paga: lo stop è oramai definitivo. I chiarimenti in un documento dell’Inps. I datori di lavoro non dovranno più corrispondere il TFR maturando assieme allo stipendio.
Stop all’anticipo del TFR in busta paga. La misura voluta dal Governo Renzi nel 2015 per arricchire lo stipendio dei lavoratori dipendenti non è stata rinnovata o prorogata dal legislatore. I datori di lavoro dovranno cessare alla corresponsione del TFR in quote mensili dentro lo stipendio di chi aveva optato per la misura. E’ quanto in sintesi anticipa l’Inps nel messaggio numero 2791/2018 pubblicato oggi dall’istituto di previdenza.
L’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha previsto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato – ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo – con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La misura, tuttavia, non ha avuto particolare successo soprattutto per la tassazione dell’anticipo piuttosto sfavorevole rispetto alle normali regole previste il TFR.
Stop iniziato già da luglio 2018
L’Inps informa che non essendo stato adottato alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di TFR Per chi ne ha fatto richiesta. Pertanto, i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.
Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> – che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia – fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione – dovranno procedere al ripristino dei versamenti TFR vigenti prima della scelta effettuata dal lavoratore.
Dovranno procedere all’accantonamento in azienda:
- al versamento al Fondo di tesoreria
- oppure al versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione
a seconda delle scelte del lavoratore prima della sua adesione all’anticipo in busta paga.