billets 50 euro #5Firmato il Decreto che individua le modalità di trasmissione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF al Dipartimento delle finanze.

 

E’ stato firmato dal Direttore Generale delle finanze ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 3 aprile 2015, che individua i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF e le modalità con cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviarli al Dipartimento delle finanze entro 15 giorni successivi alla data della pubblicazione in G.U.

 

A tal fine le Regioni e le Province autonome devono riportare i dati nella “Tabella” allegata al Decreto e trasmetterla, esclusivamente in via telematica, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo df.dltff@pce.finanze.it.

 

Il Dipartimento delle finanze provvederà alla pubblicazione dei dati trasmessi nel sito www.finanze.it. Tale pubblicazione consentirà di conoscere in modo semplice ed immediato le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, agevolando in tal modo le attività dei contribuenti, dei sostituti d’imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi.

 

La mancata trasmissione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

 

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la Regione interessata ritrasmette la “Tabella” di cui all’allegato A, con l’indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

 

In sede di prima applicazione, i dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF relativi all’anno 2015 sono inviati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità stabilite dall’articolo 1, entro 15 giorni successivi alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.