In merito all’applicabilità dell’IMU alle piattaforme petrolifere a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi da 22 a 24, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha introdotto nuovi criteri per l’individuazione della rendita catastale dei fabbricati iscrivibili nei gruppi catastali D ed E il MEF ha dettato la Risoluzione n. 3/DF del 1° giugno 2016 (in allegato alla fine dell’articolo).
Esaminata la fattispecie e sentita l’Agenzia delle Entrate per gli aspetti di competenza si deve focalizzare, in particolare, l’attenzione sul comma 21 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016, il quale prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli pag 3 / 4 elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. Si deve inoltre far presente che i nuovi criteri di determinazione della rendita catastale di detti immobili incidono sul calcolo della base imponibile non solo dell’IMU ma anche del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in virtù dell’art. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che per quest’ultimo tributo la base imponibile è quella dell’IMU.
In merito, si ricorda che per effetto del rinvio operato dal comma 3 dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell’IMU e della TASI, “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359…” vale a dire secondo i valori contabili.
Le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E per le quali, a partire dal 2016, sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita di cui al citato comma 21 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, che pag 4 / 4 esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Tali criteri, si ricorda, sono stati poi illustrati nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, si deve considerare che, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano il sistema catastale, i cespiti in argomento non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto, poiché è “l’Istituto idrografico della Marina” e non “l’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali” di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, l’Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani.
Si deve, inoltre, sottolineare che l’IMU, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, ha per presupposto il possesso di immobili e a tali fini vengono espressamente richiamate “le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” il quale, per quanto qui di interesse, stabilisce che “a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano” .