proroga-compensazione-crediti-verso-paIl Decreto Fiscale cambia le scadenze in merito alla proroga della compensazione dei Crediti verso la PA.


Proroga Compensazione Crediti verso la PA. Il decreto-legge n. 124 del 2019, approvato in via definitiva dal Senato (AS 1638), contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

I primi quattro Capi del decreto-legge contengono norme di natura tributaria. Il Capo V contiene invece disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Proroga Compensazione Crediti verso la PA: le novità?

In buona sostanza è estesa al 2019 e 2020 la possibilità per le imprese di pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Come riportato testualmente nell’articolo 37 del decreto fiscale 124/2019, al comma 1-bis:

Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento.

Per procedere è indispensabile che l’amministrazione interessata, cioè quella per cui l’Impresa ha effettuato i lavori, certifichi il credito. Per richiedere la certificazione è a disposizione la piattaforma informatica del ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – all’indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

I crediti devono:

  • in primo luogo avere natura commerciale o professionale
  • e devono essere non prescritti,
  • anche certi (ovvero non controversi nella loro esistenza),
  • e liquidi (ovvero determinati nel loro ammontare)
  • infine esigibili (maturati e non sono soggetti a termini o condizioni);

Infine, devono essere maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Come si effettua la compensazione?

La compensazione può essere effettuata tra:

  • crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti;
  • e carichi inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate – AVE e avvisi di addebito dell’INPS – AVA), notificati entro il 30 settembre 2013;
  • carichi inclusi in piani di Definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”);
  • e carichi inclusi in piani di cui all’Art. 1, commi 184 -198, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (c.d. “Saldo e stralcio” ).

La compensazione non può essere effettuata se riferita a carichi riguardanti le c.d. “risorse proprie tradizionali”, anche se inclusi in piani di Definizione agevolata.