dazi-doganaliCom’è noto, il regime di transito comunitario esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale dell’Unione europea di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale.


 

Può essere ritenuto responsabile dell’omesso adempimento se, al momento di riprendere in consegna i beni, sapeva che il regime di transito non si era concluso correttamente. Nell’ambito delle disposizioni comunitarie che regolano il regime in parola – il riferimento è, in particolare, all’articolo 96 del codice doganale comunitario, istituito dal regolamento Cee n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 e, dal 1° maggio 2016, all’articolo 233 del regolamento Ue n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione – è previsto che il titolare del regime del transito comunitario esterno, l’obbligato principale, è tenuto a presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali, nonché a rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario; è, inoltre, stabilito che anche uno spedizioniere o un destinatario che accetti le merci sapendo che sono soggette al regime del transito comunitario è tenuto a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali.

 

Con la sentenza 21 dicembre 2016, causa n. C-547/15, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni del richiamato articolo 96 del codice doganale comunitario – applicabile ratione temporis – nell’ambito di una controversia relativa al recupero dei dazi in dogana pagati da un agente doganale, in qualità di “obbligato principale”, a seguito della sottrazione al controllo doganale di merci provenienti dalla Cina, giunte in container al porto di Capodistria (Slovenia) e trasportate in regime di transito comunitario esterno da uno spedizioniere, in qualità di sub-vettore.

 

In particolare, nel caso di specie, l’esecuzione del trasporto era stata subappaltata dal vettore principale designato dal committente: all’agente doganale era stato affidato l’incarico di espletare le formalità doganali, mentre il sub-vettore aveva ricevuto l’incarico di trasportare le merci in questione da Capodistria a Vienna e da lì, una volta espletate le formalità doganali, a Roma. L’agente doganale aveva, quindi, avviato la procedura di transito comunitario esterno con l’invio telematico della dichiarazione di transito all’ufficio doganale di Capodistria e aveva anche redatto e trasmesso al sub-vettore la procura necessaria per ottenere dalle autorità doganali che le merci in questione gli fossero messe a disposizione, nonché la lettera di vettura Cmr (lettera di spedizione fondata sulla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo 5 luglio 1978).

 

Prese in consegna le merci in questione nell’ufficio doganale di Capodistria, il sub-vettore le aveva trasportate fino all’area di parcheggio dell’ufficio doganale di Vienna, dove era rimasto per alcuni giorni con il container in cui esse si trovavano. A quel punto, rimessi al vettore principale i documenti di transito necessari ai fini dell’espletamento delle formalità doganali, il sub-vettore era rientrato in Ungheria, lasciando in loco il container; successivamente, il sub-vettore aveva fatto ritorno a Vienna per trasportare le merci in questione sino al loro destinatario finale in Italia con una nuova lettera di vettura.

 

Com’è successivamente emerso, tuttavia, le merci non erano state presentate all’ufficio doganale di destinazione di Vienna: le autorità doganali slovene avevano, infatti, scoperto di aver ricevuto dal committente e dal vettore principale documenti falsi come prova dell’appuramento della procedura di transito esterno e, ritenendo che le merci in questione fossero state sottratte al controllo doganale, avevano ordinato all’agente doganale, in quanto obbligato principale, di pagare i relativi diritti in dogana, l’Iva e gli interessi di mora. A sua volta, l’agente doganale aveva proposto ricorso contro il sub-vettore, a titolo di responsabilità extracontrattuale, perché fosse condannato a risarcire il danno patito, sostenendo che, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, lo spedizioniere deve considerarsi responsabile della presentazione delle merci congiuntamente all’obbligato principale, anche se si tratti in concreto di un sub-vettore.

 

Sul punto, la Corte ha affermato il principio secondo cui la nozione di “spedizioniere”, che ha l’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione in ottemperanza dell’articolo 96, paragrafo 2, deve essere interpretata nel senso che essa designa ogni persona, compreso un sub-vettore, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario esterno e abbia accettato tale trasporto sapendo che esse erano soggette a tale regime.

 

La Corte ha altresì precisato che la responsabilità dello spedizioniere si distingue da quella dell’obbligato principale tanto per fondamento, quanto per portata. In particolare, la responsabilità dell’obbligato principale è fondata sulla sua qualità di “titolare” del regime di transito, che lo rende responsabile dell’osservanza dell’insieme delle disposizioni relative al regime di transito; la responsabilità dello spedizioniere è fondata, invece, sulla detenzione materiale delle merci e sulla consapevolezza del loro assoggettamento al regime del transito comunitario. Come detto, infatti, l’articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale obbliga lo spedizioniere che accetta le merci sapendo che si trovano in un tale regime, nella sua qualità di detentore materiale delle stesse, a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione entro il termine impartito e nel rispetto delle misure di identificazione adottate dalle autorità doganali.

 

A tal riguardo, i giudici comunitari aggiungono che la questione se la persona che detiene materialmente le merci le trasporti in adempimento di un contratto di sub-vezione con il vettore principale è irrilevante: ogni altra interpretazione permetterebbe, invero, che una persona si sottragga alle responsabilità che le derivano da detta disposizione, con l’argomento che sta agendo in sub-esecuzione di un contratto, ancorché disponga materialmente delle merci in questione e sappia che le stesse si trovano in regime di transito.

 

La Corte di Giustizia ha concluso affermando che il più volte citato articolo 96, paragrafo 2, del codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che un sub-vettore – il quale abbia, da un lato, rimesso le merci, accompagnate dal documento di transito, al vettore principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e, dall’altro, preso di nuovo in consegna tali merci in occasione di un successivo tragitto – aveva l’obbligo di assicurarsi della loro presentazione all’ufficio doganale di destinazione e può essere ritenuto responsabile dell’omessa presentazione solamente se, nel momento della nuova presa in consegna di dette merci, sapeva che il regime di transito non si era concluso correttamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.