regoleNella sentenza n. 637/1/2016, la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta ha delineato le differenze tra “irreperibilità assoluta ” e “irreperibilità relativa” nella notificazione degli avvisi di accertamento.

 

Nel caso di specie, un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento motivando di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento. Secondo l’ufficio, invece, l’avviso era stato notificato in quanto sulla relata il messo comunale aveva attestato di essersi recato all’indirizzo indicato e di non aver trovato il destinatario, specificando che era irreperibile. Di conseguenza, il messo aveva depositato e affisso all’albo comunale l’avviso di deposito per 8 giorni, senza però darne avviso al contribuente con raccomandata A/R, così come previsto dall’articolo 140 del Codice di procedura civile.

 

Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha convenuto sia il concessionario della riscossione che l’Agenzia delle Entrate. Effettivamente la notificazione del ricorso al concessionario è inesistente, in quanto effettuata a mezzo di servizio di posta privata, neppure suscettibile di sanatoria per la costituzione del destinatario (vd. Cass. ord. n.27021/2014). Resta, comunque, pur sempre valida la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate, consegnato direttamente al protocollo dell’ufficio, come da certificazione prodotta dalla ricorrente. La questione oggetto del ricorso può dunque essere esaminata nel merito posto che, in relazione all’eccezione svolta di difetto di notifica dell’atto presupposto, l’effettivo legittimato passivo è proprio I ‘Agenzia convenuta.

 

L’art.60, lett.e), D.P.R. n.600/73 prevede che, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di cui all’art.140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, va affisso all’albo del Comune e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. Tale appare essere stata la forma di notificazione seguita dal messo notificatore nella fattispecie, posto che l’avviso ex art.140 c.p.c. è stato affisso all’albo del comune, con espressa menzione “non si dà avviso a mezzo di z raccomandata a.r.”, prevista invece come uno degli oneri formali di notifica previsti dall’art.140 c.p.c..

 

Rileva la commissione che, secondo l’insegnamento della S.C., la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impostivi va effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che per temporanea irreperibilità non sia rinvenuto al momento della consegna dell’allo, mentre va effettuata ai sensi dell’art6o, lett. e), del D.P.R. n.600/73 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo dell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (vd. da ult. Cass. n.2767712013). Ne consegue che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1. lett. e), del D.P.R. n. 600/73, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune (vd., in termini, Cass. n.24260/2014).