Un nuovo importante parere per il mondo degli appalti: secondo l’Anac vige l’esclusione dalle gare per le imprese che non risultano conformi al CCNL indicato dalla stazione appaltante.


L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito un principio chiaro in merito alla partecipazione alle gare d’appalto: un’impresa deve essere esclusa se non adotta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) indicato dalla stazione appaltante o se applica un contratto che non garantisce le stesse condizioni economiche. Il chiarimento è contenuto nel parere di precontenzioso n. 32, approvato il 5 febbraio 2025.

La conformità contrattuale come criterio essenziale

Secondo l’Anac, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di verificare che il CCNL adottato dalle imprese partecipanti sia compatibile con la natura dell’appalto e garantisca un trattamento economico equivalente a quello stabilito nel bando. Se un’impresa propone un contratto collettivo con componenti retributive inferiori a quelle previste nel CCNL di riferimento, la sua offerta deve essere esclusa.

Il caso dell’Università di Pavia

L’intervento dell’Anac è stato sollecitato in relazione a una gara per la manutenzione dei sistemi antincendio dell’Università degli Studi di Pavia. L’aggiudicazione a favore della Nuova Asac Antincendio S.r.l. è stata ritenuta non conforme perché il CCNL dichiarato dall’azienda non rispettava le condizioni previste dagli atti di gara. Di conseguenza, l’Autorità ha stabilito che l’impresa dovesse essere esclusa, obbligando la stazione appaltante a prendere i provvedimenti necessari.

Le novità introdotte dal Codice Appalti

Le recenti disposizioni normative hanno rafforzato le garanzie per i lavoratori impiegati negli appalti pubblici. L’articolo 11 del nuovo Codice degli Appalti impone alle stazioni appaltanti di specificare già nel bando quale CCNL deve essere applicato. Inoltre, i partecipanti devono dichiarare nella propria offerta il contratto che intendono adottare, fornendo così un elemento di trasparenza e controllo preventivo.

L’Anac ha sottolineato che la valutazione dell’equivalenza tra contratti non può limitarsi al solo aspetto retributivo, ma deve includere anche le tutele normative. Per determinare la parità economica, il confronto deve riguardare specifici parametri, tra cui la retribuzione tabellare annua, le indennità di contingenza, l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), le eventuali mensilità aggiuntive e altre indennità previste.

La verifica dell’equivalenza contrattuale

Se un’impresa propone un CCNL diverso da quello richiesto, l’amministrazione è tenuta a verificare se i due contratti siano stati sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali, se riguardino il medesimo settore e se siano coerenti con la struttura e la natura giuridica dell’impresa. Se tali condizioni non sono soddisfatte, sarà necessario un confronto dettagliato delle componenti retributive per accertarne la piena equivalenza.

Le conclusioni dell’Autorità

La decisione dell’Anac rappresenta un passo significativo nella tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici e nella garanzia di condizioni contrattuali uniformi. Il rispetto del CCNL indicato dalla stazione appaltante non è un aspetto secondario, ma un requisito imprescindibile per la partecipazione alle gare, volto a prevenire il dumping contrattuale e a garantire condizioni di lavoro eque.

Il testo del parere dell’Anac

Qui il documento completo.