Ecco un approfondimento sul ruolo del collegio consultivo tecnico dopo l’approvazione del Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici a cura del Dottor Luca Leccisotti.


Il recente Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 209/2024) ha introdotto modifiche significative alla disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), consolidandone il ruolo come strumento di prevenzione e gestione delle controversie nella realizzazione di opere pubbliche. Le modifiche, che interessano gli articoli 215, 216, 217 e 219 del D.Lgs. 36/2023 e il nuovo Allegato V.2, mirano a migliorare la coerenza normativa e l’efficienza operativa del CCT. Tuttavia, restano alcuni dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda il regime transitorio e l’ambito applicativo dell’istituto.

Questo articolo offre un’analisi approfondita delle novità introdotte dal Correttivo, mettendo in luce le implicazioni per le stazioni appaltanti, i professionisti coinvolti e gli operatori del settore.

Ambito di applicazione del CCT

Riduzione dell’ambito applicativo

Una delle novità più rilevanti riguarda la limitazione dell’applicazione obbligatoria del CCT ai soli contratti di lavori pubblici, inclusi quelli realizzati tramite concessioni e partenariati pubblico-privati. Questa modifica supera la precedente obbligatorietà per contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, rifacendosi alla disciplina emergenziale introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 76/2020.

Criticità sull’ambito applicativo

Nonostante le revisioni, permangono incertezze interpretative, in particolare riguardo alle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo oneri da soggetti privati. Il Correttivo non chiarisce se tali interventi siano soggetti all’obbligo di costituzione del CCT, lasciando spazio a dubbi che potrebbero influire sulla valutazione della buona fede contrattuale in caso di controversie.

Nuovi obblighi in materia di pareri e determinazioni

Revisione degli articoli 216 e 217

Il Correttivo rafforza il ruolo del CCT nella fase esecutiva dei contratti pubblici. Le modifiche prevedono:

  1. Pareri obbligatori:
    • Obbligatorietà della pronuncia del CCT in caso di iscrizione di riserve, proposte di variante, risoluzioni contrattuali e dispute tecniche.
  2. Determinazioni congiunte:
    • Possibilità di adottare determinazioni aventi natura di lodo contrattuale solo se richiesto espressamente dalle parti, in conformità all’art. 808-ter c.p.c.

Funzione anticipatoria del CCT

L’introduzione della pronuncia anche in caso di “dispute” tecniche mira a prevenire conflitti, anticipando l’intervento del Collegio nella fase iniziale delle divergenze tra le parti.

Requisiti dei componenti del CCT

Il nuovo Allegato V.2 introduce requisiti più flessibili per i membri del Collegio. Possono essere nominati ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con almeno cinque anni di esperienza, elevati a dieci per il Presidente. Questa valorizzazione dell’esperienza professionale consente una maggiore apertura verso esperti in assistenza stragiudiziale, coerentemente con la funzione del CCT come strumento di risoluzione alternativa delle controversie.

Compensi e principio di gradualità

Nuova disciplina dei compensi

Il Correttivo introduce il principio di gradualità nella determinazione dei compensi, rapportandoli a:

  • Valore del contratto;
  • Complessità dell’opera;
  • Durata dell’impegno richiesto.

La parte fissa del compenso non può superare lo 0,02% (per Collegi a 3 membri) o lo 0,03% (per Collegi a 5 membri) del valore dell’appalto eccedente 1 miliardo di euro.

Rimborso delle spese

Viene inoltre riconosciuto il diritto al rimborso delle spese “a carattere non remunerativo”, la cui definizione richiederà ulteriori chiarimenti da parte delle Linee Guida.

Regolamentazione delle riunioni e del contraddittorio

L’Allegato V.2 impone ai Collegi di definire un codice di procedura interna per regolamentare:

  • Periodicità e modalità delle riunioni periodiche;
  • Tempi e modalità del contraddittorio tra le parti.

Questa misura mira a garantire trasparenza e prevedibilità, riducendo il rischio di contestazioni procedurali.

Accesso agli atti e segreteria tecnica

Accesso agli atti

Gli atti dei CCT sono ora soggetti alla disciplina dell’accesso agli atti prevista dagli artt. 35 e 36 del Codice, con istanza da presentare direttamente alle stazioni appaltanti.

Riduzione dei costi della segreteria tecnica

Il compenso della segreteria tecnica è stato ridotto, passando da un massimo del 20% a una forcella compresa tra il 3% e il 10%, garantendo maggiore sostenibilità economica.

Criticità del regime transitorio

L’art. 70 del Correttivo introduce un regime “a doppio binario” per l’applicazione delle nuove norme ai CCT già costituiti, basato sul silenzio-assenso. Questa scelta potrebbe generare incertezze operative, specialmente per Collegi che non abbiano ancora definito regole procedurali interne o compensi conformi alle nuove disposizioni.

Conclusioni

Le modifiche al Collegio Consultivo Tecnico mirano a rafforzare la prevenzione e la risoluzione delle controversie nei contratti pubblici. Tuttavia, l’applicazione pratica delle nuove regole richiederà chiarimenti normativi e un’attenta gestione da parte delle stazioni appaltanti. Solo attraverso una corretta implementazione e un monitoraggio costante sarà possibile garantire l’efficienza e l’efficacia dello strumento del CCT, contribuendo al miglioramento del sistema degli appalti pubblici.


Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)