Esenzione TOSAP: la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25301/2017 depositata ieri ha risposto alle concessionarie di riscossione del Comune che ritenevano che fosse stato eccessivamente favorito il privato.
Secondo le società di riscossione, ricorrenti in Cassazione, non poteva valere l’esenzione Tosap sui parcheggi di superficie in quanto si sarebbe determinato un ingiustifiato vantaggio per il concessionario: il lucro di introiti di gestione per circa tre milioni di euro l’anno a fronte di un canone concessorio paro a soli 100mila euro. Situazione di vantaggio a cui si sarebbe indebitamente aggiunta – sempre secondo le ricorrenti- un ’esenzione Tosap pari a 600mila euro l’anno. E, il tutto a fronte della devoluzione di impianti di modesto valore, concludono le ricorrenti.
Tosap: disciplina e ambito di applicazione della tassa.
Per la Cassazione non vi è alcun difetto di ragionamento in cui sia incappata la Ctr nell’ermeneutica sul contenuto del contratto di concessione, che resta quindi da rispettare nelle sue clausole. E, come sottolinea la Cassazione, nella vicenda si evince che l’atto aggiuntivo testualmente prevede la finale devoluzione gratuita degli impianti al Comune e l’esenzione Tosap in base all’articolo 49, comma 1, lettera e), del Dlgs 507/1993.
La Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l’occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali (i beni dello Stato) o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull’area privata), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rivi e canali.
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