L’abrogazione dell’obbligo della separata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi di reddito cancella anche la relativa sanzione, ma solo dal 2016, senza retroattività. Il “decreto internazionalizzazione” aveva già dato una stoccata decisiva alla rivisitazione profonda della disciplina dei costi black list, sostituendo la precedente presunzione di indeducibilità con una limitata deducibilità. A spazzar via gli ultimi paletti rimasti ci ha pensato la Stabilità per il 2016. Come? Lo descrive la circolare 39/E del 26 settembre 2016.
In particolare, la legge 208/2015 ha rivoluzionato ulteriormente la base normativa in materia. Il comma 142, infatti, ha abrogato la disciplina speciale che prevedeva, in caso di operazioni intercorse con soggetti operanti in Paesi con regime fiscale privilegiato, la deducibilità dei costi nei limiti del valore normale dei componenti negativi, a meno che non fosse stato provato che le operazioni compiute non rispondessero a un effettivo interesse economico, concretamente eseguito. Pertanto, dal periodo d’imposta 2016, anche con riferimento agli stessi componenti negativi, vanno applicate le disposizioni generali sulla deducibilità fiscale dei costi, contenute nell’articolo 110 del Tuir.
Con questa manovra, a cascata, si è dunque provveduto a: introdurre la deducibilità integrale dei costi black list, naturalmente condizionata dal rispetto dei requisiti ordinari dettati dal Tuir; cancellare l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi di reddito; depennare l’applicabilità della relativa sanzione in caso di inadempienza. Infine, la legge di stabilità per il 2016 ha decretato il venir meno degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Tanto premesso, la circolare precisa che le ultime disposizioni producono effetti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2016 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Le nuove regole di deducibilità dei costi black list
In sostanza, la richiamata disposizione dell’ultima Stabilità, abrogando i commi da 10 a 12-bisdell’articolo 110 del Tuir, ha eliminato la disciplina fiscale riservata ai costi black list, con la conseguenza che, alle spese e agli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, è stato restituito il regime generale di deducibilità, dettato dal Tuir, cui soggiacciono – in via generale – i componenti negativi di reddito.
Ne consegue che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, i costiblack list sono deducibili per il loro intero ammontare, restando soggetti solo alle ordinarie regole di deducibilità previste per gli analoghi costi sostenuti nei confronti di qualsiasi fornitore. Resta inteso che, per i costi sostenuti nei confronti di un operatore estero, residente in un Paese considerato black list, in base alla previgente normativa e appartenente al medesimo gruppo societario del soggetto residente in Italia, continuano a trovare applicazione le regole dettate in materia di transfer pricing. Gli interventi normativi in esame, infatti, non hanno modificato i commi 7 e 9 dell’articolo 110 del Tuir.
Obbligo di separata indicazione in dichiarazione
Un ulteriore effetto dell’abrogazione della norma in esame è la conseguente eliminazione dell’obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi black list, così come precedentemente previsto dal comma 11, secondo periodo, articolo 110 del Tuir, e, quindi, dell’inapplicabilità della relativa sanzione in caso di mancato adempimento. Nel regime vigente fino al periodo d’imposta 2015, tale inadempimento ha comportato l’applicazione della sanzione amministrativa per violazione dell’obbligo dichiarativo “in misura pari al 10 per cento delle spese non segnalate, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro” (comma 3-bis, articolo 8, Dlgs 471/1997). Dopo la soppressione della norma primaria (comma 11 dell’articolo 110), con la stessa decorrenza dell’abrogazione della speciale disciplina fiscale (dal 2016, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), viene meno anche l’applicabilità della relativa sanzione amministrativa.
Applicabilità delle sanzioni per il passato
Per quanto concerne i periodi di imposta anteriori al 2016, la circolare chiarisce i dubbi circa l’applicabilità o meno delle sanzioni correlate alla disciplina dei costi black list. In particolare, la questione riguarda:
- la sanzione per la mancata separata indicazione nella dichiarazione dei redditi (articolo 8, comma 3-bis, Dlgs 471/1997)
- la sanzione per dichiarazione infedele (articolo 1, comma 2, Dlgs 471/1997), qualora i costiblack list fossero considerati (parzialmente) indeducibili.
In proposito, avvalendosi anche del supporto della Corte di cassazione (sentenza 6651/2016), l’Agenzia spiega che le ultime disposizioni non sono retroattive; pertanto, in relazione alle violazioni dichiarative riguardanti i periodi d’imposta precedenti al 2016, potranno essere applicate sia la sanzione per l’omessa separata indicazione dei costi black list sia quella per dichiarazione infedele. Il documento di prassi ricorda che, in ogni caso, il nuovo ravvedimento operoso consente di regolarizzare gli errori o le omissioni anche dopo la constatazione della violazione.
La lista degli Stati o territori a fiscalità privilegiata
Ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, a partire dall’anno d’imposta 2016, non è più rilevante l’individuazione degli ordinamenti a fiscalità privilegiata. Prima della entrata in vigore della Stabilità 2016 (che ha abrogato tout court l’articolo 110, commi 10 e 12-bis, Tuir), l’individuazione degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato era affidata al Dm 23 gennaio 2002, che ha perso ogni valenza, ai fini della deducibilità dei costi black list, perché superato ormai dalla stessa legge di stabilità.
Raccolta di informazioni riguardanti le operazioni con soggetti esteri
La Stabilità 2016, per contrastare l’evasione fiscale internazionale, a fronte dell’abrogazione della disciplina sui costi black list, ha disposto la raccolta di informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato. In merito alle operazioni realizzate in questi “paradisi fiscali”, in attuazione dell’articolo 1 del Dl 40/2010, per individuare con maggiore celerità i contribuenti italiani che operano con soggetti situati in Paesi a fiscalità privilegiata e indirizzare tempestivamente l’attività di controllo, gli operatori Iva sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dai decreti del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.
Come stabilito dal decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014), la comunicazione in questione deve essere effettuata con cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale, per le operazioni di importo complessivo annuo superiore a 10mila euro. In particolare, la segnalazione deve riguardare: cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute. I criteri generali di raccolta di queste informazioni saranno stabiliti successivamente con un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, mentre le modalità tecniche di applicazione saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che disporrà anche la soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.