Contributi: vengono comunicate le aliquote, i massimali e i minimali, i termini e le modalità di versamento per professionisti, collaboratori, artigiani e commercianti.


Liberi professionisti, collaboratori (e figure assimilate), artigiani e commercianti: sono i contribuenti a cui si rivolgono le circolari dell’Inps n. 18 del 31 gennaio e n. 27 del 12 febbraio, con le quali l’istituto di previdenza fornisce le indicazioni e i chiarimenti per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti per il 2018.

 

Professionisti e collaboratori – circolare n. 18/2018

 

Nella prima delle due circolari, l’Inps comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2018, da professionisti e collaboratori (e figure assimilate), iscritti all’apposita Gestione separata, presso l’Inps (articolo 2, comma 26, legge 335/1995).

 

Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate

 

Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per il 2018 l’aliquota contributiva e di computo è elevata al 33% (articolo 2, comma 57, legge 92/2012).

 

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2017, per i collaboratori (nonché per assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntivapari allo 0,51% (articolo 7, legge 81/2017 – circolare Inps n. 122/2017).

 

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

 

 

  • 0,50% (relativa al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera – articolo 59, comma 16, legge 449/1997 e articolo 1, comma 788, legge 296/2006)
  • 0,22% (articolo 7, Dm 12 luglio 2007 e articolo 1, comma 791, legge 296/2006).

 

 

Aliquote contributive e di computo per i liberi professionisti

 

A partire dal 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25% (articolo 1, comma 165, legge 232/2016).

 

Continua ad applicarsi, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale – articolo 59, comma 16, legge 449/1997 – articolo 7, Dm 12 luglio 2007 – articolo 1, comma 791, legge 296/2006 – messaggio n. 27090/2007).

 

Aliquote contributive e di computo per pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

 

Per i collaboratori (e figure assimilate) e i professionisti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 è confermata al 24% (articolo 1, comma 491, legge 147/2013 – articolo 2, comma 57, legge 92/2012 e articolo 46-bis, comma 1, lettera g, Dl 83/2012).

 

 

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE ALIQUOTE
2018
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll
34,23%
(33+ 0,72+0,51)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll
33,72%
(33+0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

 

 

LIBERI PROFESSIONISTI ALIQUOTE
2018
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25 Ivs + 0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

 

Ripartizione dell’onere contributivo

 

Nel caso dei collaboratori, la ripartizione dell’onere contributivo è così fissata:

 

 

  • 1/3 – collaboratore
  • 2/3 – committente.

 

 

Obbligato al versamento è il committente.

 

Il pagamento deve essere eseguito:

 

 

  • entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso
  • tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le pubbliche amministrazioni.

 

 

Nel caso dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

 

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018

 

In base al “principio di cassa allargato”, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (articolo 51, Tuir). Di conseguenza, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis, Tuir – articolo 34, legge 342/2000) è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e, quindi, devono essere applicate le aliquote contributive previste per il 2017:

 

 

  • 24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria
  • 32,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll oppure, dal 1° luglio 2017, 33,23% per i soggetti obbligati anche ad aliquota Dis-Coll).

 

 

Per le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2018 si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare Inps n. 10/2002.

 

Massimale e minimale

 

Per il 2018:

 

 

  • il massimale annuo di reddito imponibile è pari a 101.427 euro
  • il minimale annuo di reddito imponibile è pari a 15.710 euro.

 

 

REDDITO MINIMO ANNUO ALIQUOTA CONTRIBUTO MINIMO ANNUO
15.710 euro 24% 3.770,40 euro
15.710 euro 25,72% 4.04,612 euro (Ivs 3.927,50)
15.710 euro 33,72% 5.297,412 euro (Ivs 5.184, 30)
15.710 euro 34,23% 5.377, 533 euro (Ivs 5.184, 30)

 

 

Artigiani e commercianti – circolare 27/2018

 

Nella seconda circolare, l’Inps fa il punto della situazione per quanto concerne gli oneri contributivi gravanti per il 2018 su artigiani e commercianti, anche in questo caso indicando le aliquote applicabili, i minimali e massimali di reddito, i criteri di determinazione degli importi dovuti, i termini e le modalità di versamento.

 

Innanzitutto, l’istituto di previdenza ricorda che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e dei commercianti, per il 2018, sono pari al 24 %.

 

Anche per il 2018 si applica la riduzione del 50% dei contributi dovuti da coloro che hanno più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps (articolo 59, comma 15, legge 449/1997).

 

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota del 24% si deve sommare lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (articolo 5, Dlgs 207/1996 – articolo 1, comma 490, lettera b, legge 147/2013).

 

Inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili (articolo 49, comma 1, legge 488/1999).

 

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito

 

Per il 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.710 euro.

 

TABELLA – Aliquote 2018

 

 

ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
24% 24,09%
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 annni
N.B.: la riduzione contributiva al 21% (artigiani) e al 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
21% 21,09%

 

 

TABELLA – Contributo calcolato sul reddito minimale

 

 

ARTIGIANI COMMERCIANTI
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
3.777,84
(3.770,40 Ivs
+ 7,44 maternità)
3.791,98
(3.784,54 Ivs
+ 7,44 maternità)
coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
3.306,54
(3.299,10 Ivs
+ 7,44 maternità)
3.320,68
(3.313,24 Ivs
+ 7,44 maternità)

 

 

TABELLA – Periodi inferiori all’anno solare – contributo sul “minimale” rapportato a mese

 

 

ARTIGIANI COMMERCIANTI
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
314,82
(314,20 Ivs +
0,62 maternità)
316,00
(315,38 Ivs
+0,62 maternità)
coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
275,55
(274,93 Ivs +
0,62 maternità)
276,72
(276,10 Ivs +
0,62 maternità)

 

 

La circolare ricorda che il minimale di reddito (e il relativo contributo annuo) devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

 

Contribuzione Ivs sul reddito eccedente il minimale

 

Il contributo per il 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno per la quota eccedente il minimale di 15.710 euro annui in base alle aliquote sopra indicate e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2018, a 46.630 euro.

 

Per i redditi superiori a 46.630 euro annui, si applica anche per il 2018 l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

 

TABELLA – Aliquote 2018

 

 

SCAGLIONE
DI REDDITO
ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e
coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a 46.630 24% 24,09%
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
da 46.630 25% 25,09%
Coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
fino a 46.630 21% 21,09%
Coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
da 46.630 22% 22,09%

 

 

La circolare precisa che il contributo sul reddito eccedente il minimale (“contributo a conguaglio”), sommato al contributo sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018.

 

Massimale imponibile di reddito annuo

 

Per il 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 77.717euro.

 

Tale limite è individuale, cioè va riferito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2018, a 101.427 euro (non frazionabile per mese).

 

TABELLE – Contributo previdenziale massimo dovuto per l’Ivs

 

 

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
18.962,95
(46.630,00*24%
+31.087,00*25%)
19.032,90
(46.630,00*24,09 %
+31.087,00*25,09%)
coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
16.631,44
(46.630,00*21%
+31.087,00*22%)
16.701,39
(46.630,00*21,09%
+31.087,00 *22,09%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
24.890,45
(46.630,00*24%
+54.797,00*25%)
24.981,73
(46.630,00*24,09 %
+54.797,00*25,09%)
coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
21.847,64
(46.630,00*21%
+54.797,00*22%)
1.946,36
(46.630,00*21,09%
+54.797,00*22,09%)

 

 

Contribuzione a saldo

 

Il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti:

 

 

  • deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza)
  • deve essere rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

 

 

Ne consegue che se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. In questo caso i contributi possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi (la maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente).

 

Imprese con collaboratori

 

Se il titolare si avvale anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

 

 

  • imprese familiari legalmente costituite – sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (articolo 230-bis, c.c. e articolo 5, comma 4, Tuir)
  • aziende non costituite in imprese familiari – il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

 

 

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

 

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono assoggettati al minimale annuo di reddito.

 

Pertanto, essi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale Ivs calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

 

Regime contributivo agevolato previsto dalla legge di stabilità 2015

 

Il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015 è prorogato anche per il 2018. Come già ribadito in altri documenti di prassi, l’Inps ricorda la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a seguito di specifica istanza presentata dall’interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge. La disciplina del regime in esame, che prevede una riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2018 ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel 2017 e che, in costanza dei requisiti di accesso, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.

 

Coloro che, invece, hanno intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018.

 

Coloro che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

 

Termini e modalità di versamento

 

Infine, la circolare ricorda che i contributi devono essere versati mediante F24, entro le seguenti scadenze:

 

  • 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.