Nella fattispecie in esame si tratta di accertare se l’RTI, non avendo allegato alla domanda l’istanza di partecipazione e la dichiarazione di presa visione dei luoghi, abbia integrato un’omissione che avrebbe dovuto comportare l’esclusione del raggruppamento, senza possibilità di integrazione.
Ciò presuppone, però, che tale omissione abbia determinato un’incertezza assoluta sul contenuto o la provenienza dell’offerta, di cui parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova. Non è stato dimostrato, infatti, che la mancata presentazione del modulo di domanda di partecipazione abbia effettivamente comportato l’impossibilità di ricondurre l’offerta al raggruppamento che l’ha formulata e l’impossibilità di ritenere, conseguentemente, che il medesimo abbia assunto gli impegni contrattuali richiesti.
Al contrario, tale rischio risulta in effetti escluso dalla regolare presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE, contenente tutte le informazioni necessarie a correttamente individuare il soggetto partecipante alla gara) e di tutti gli altri documenti costituenti l’offerta, indubbiamente comportanti l’assunzione delle precise responsabilità derivanti dalla partecipazione alla gara secondo le modalità di cui all’offerta stessa, compreso il verbale di sopralluogo, prodotto tardivamente, ma attestante come sia stato regolarmente redatto prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (il verbale, infatti, è datato 8 marzo 2017, al pari della domanda di partecipazione).
Essendo incontestata e dimostrata dai documenti in atti, la regolarità della sottoscrizione delle offerte economica e tecnica, il soccorso istruttorio sia stato esercitato al solo fine di integrare un profilo meramente formale, quale la presentazione della domanda di partecipazione, logicamente sottintesa alla produzione delle offerte medesime, quanto dedotto dalla ricorrente incidentale non può inficiare la legittimità dell’ammissione alla gara.
Diversamente opinando si finirebbe per ammettere un’ipotesi di esclusione dalla gara in contrasto con il principio generale di tassatività e tipicità delle cause di esclusione, le quali devono essere interpretate in maniera rigorosa senza possibilità di estensione analogica (cfr. tra le tante. T.A.R. Calabria, n. 300/2015, che richiama T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, n. 351/2014 e Cons. Stato Sez. IV, n. 2778/2014) dovendo essere, la ratiodelle medesime, ispirata ai principi di massima partecipazione alle gare e al divieto di aggravio del procedimento, mirando a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi, che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali.
In allegato il testo completo della Sentenza.