QUANDO SI VOTA

Domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli regionali dell’Abruzzo e del Piemonte  e dei sindaci e dei consigli di 3.900 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 24 capoluoghi di provincia).

Nella medesima data si voterà per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 131 comuni del Friuli Venezia Giulia, in 37 comuni della Sicilia ed in 18 comuni della Sardegna (di cui 2 capoluoghi di provincia).

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 25 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

COME SI VOTA

ELEZIONI EUROPEE

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza.
Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.
È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

ELEZIONI REGIONALI  IN PIEMONTE  (SCHEDA VERDE)
Le elezioni regionali in Piemonte sono disciplinate con legge statale, salvo limitati aspetti di dettaglio disciplinati da normativa regionale.

L’elettore, con la matita copiativa, utilizzando un’unica scheda, potrà esprimere il proprio voto:

•    tracciando un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale: il voto così espresso è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata;
•    tracciando un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata;
•    tracciando un segno di voto nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale, sebbene non collegate fra loro (c.d. voto disgiunto);
•    tracciando un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali: il voto è così valido solo per la lista regionale e non può essere attribuito ad alcuna lista provinciale, neppure se collegata a quella regionale votata;
•    manifestando un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata: a tal fine scriverà il cognome oppure il nome e cognome e, se occorre, la data di nascita, sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa.

ELEZIONI REGIONALI  IN ABRUZZO (SCHEDA VERDE)
Le elezioni regionali in Abruzzo sono disciplinate con legge regionale.
Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista provinciale; inoltre può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista provinciale votata. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

–    tracciando un segno di voto per una delle liste provinciali nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza: in tal caso scriverà il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente collegato alla lista provinciale e alla coalizione di cui la lista stessa fa parte;
–    tracciando un segno di voto solo sul nominativo del candidato Presidente: il voto è attribuito al solo candidato Presidente.

E’ importante evidenziare che:
–      se  il  segno di  voto è  espresso  per  più  liste  collegate allo stesso candidato Presidente il voto è attribuito al solo candidato Presidente;

–    non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente  e   per   una  lista  provinciale  diversa  da  quelle  a  lui collegate è nullo;

–   il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

•    per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il  candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
•    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”);
•    per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
•    solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

E’ importante evidenziare che:

–    le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
–    ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

–    tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
–    tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
–    manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

E’ importante evidenziare che:

–    le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
–    nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
–    nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

CORPO ELETTORALE

Si riepilogano, distintamente per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per le elezioni regionali in Abruzzo ed in Piemonte e per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario e in Sardegna, i dati sul corpo elettorale aggiornati alla revisione straordinaria delle liste elettorali effettuata alla data del 45° giorno antecedente la data delle votazioni.
Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia interesseranno un corpo elettorale, sul territorio nazionale, di 49.373.144 elettori, di cui 23.757.151 di sesso maschile e  25.615.993 di sesso femminile.
Le sezioni elettorali complessive saranno 61.594.
Voteranno, inoltre, nelle 574 sezioni elettorali appositamente istituite negli altri Paesi dell’Unione europea 1.398.307 elettori italiani.
Le elezioni nelle due Regioni a statuto ordinario, Piemonte e Abruzzo, interesseranno 4.848.122 elettori, di cui 2.343.707 di sesso maschile e 2.504.415 di sesso femminile; le sezioni saranno 6.476.
Le elezioni in 3.918 comuni di regioni a statuto ordinario e della Sardegna (la cui organizzazione è curata dal Ministero dell’Interno) interesseranno 16.852.215 elettori, di cui 8.180.596 di sesso maschile e 8.671.619 di sesso femminile; le sezioni saranno 21.058.

TESSERA  ELETTORALE

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 25 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

FONTE: Ministero dell’interno

legge elettorale 3