Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, si è espresso in materia di compatibilità ambientale dei parchi eolici.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) nella sentenza n. 5465/2022 si occupa della determinazione della regione Campania n. 554470 del 23 novembre 2020 sull’archiviazione della istanza di VIA per la costruzione e gestione di un parco eolico in ampliamento di quello preesistente denominato “Morcone” – proposta dalla ditta Rwe il 23 ottobre 2020.
Scopriamo nello specifico di cosa si tratta.
Compatibilità ambientale dei parchi eolici: il parere del Consiglio di Stato
Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento allo “spacchettamento” del progetto”, che, “indipendentemente dall’obiettivo per il quale è operato (es. eludere le dovute valutazioni, eludere la valutazione dell’opera nel suo complesso, rientrare nella competenza di questa o quella amministrazione sia ai fini della valutazione ambientale che ai fini autorizzatori, accedere ad un regime autorizzatorio semplificato (DIA invece di AU), accedere ad un regime incentivante più favorevole, ecc.), ha sicuramente sempre come risultato quello di “falsare” le reali dimensioni dell’opera che si realizza nel concreto, che invece, anche dal punto di vista ambientale, deve essere unitariamente considerata.”
Il Consiglio di Stato osserva che il provvedimento impugnato ha ravvisato i tre elementi sintomatici della unitarietà del progetto nel fatto che gli impianti
- sono localizzati in aree vicine
- sono riconducibili al medesimo “centro di interessi”
- e condividono lo stesso punto di connessione.
Tali caratteristiche hanno fatto ritenere che il progettato impianto “Lisa” di cui all’istanza del 22 ottobre 2020 non sia un impianto funzionalmente autonomo dall’esistente impianto “Morcone”, ma ne costituisca invece la modifica (l’ampliamento) al fine di realizzare un impianto finale da 86,2 MW.
“Alla luce di tali presupposti”, osserva il Consiglio di Stato, “risulta legittima la conclusione alla quale è pervenuta l’amministrazione per cui la proposta progettuale del 22 ottobre 2020 si configura come un frazionamento che elude la necessità della valutazione unitaria dell’opera finale e che ha come ulteriore effetto quello di vanificare le disposizioni della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplinano l’individuazione dell’autorità competente in materia di VIA”.
Conclusioni
La giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva già elaborato una serie di principi relativi al “divieto di frazionamento”.
In particolare:
“sono state definite le coordinate entro le quali è necessario sottoporre gli impianti eolici a valutazione di impatto ambientale con la precisazione che la necessità di tale valutazione non può ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2 – b dell’allegato IV del d.lgs. n. 165 del 2006 che impone la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni degli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario, infatti, avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione”.
Il testo completo della Sentenza
Potete consultare qui il testo completo della Sentenza.
Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane