La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.15371/2019 ha fornito chiarimenti in merito alla mobilità nel Pubblico Impiego e all’assegno ad personam, con l’Ordinanza n.15371/2019.
Mobilità nel Pubblico Impiego, assegno è riassorbibile? La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che l’assorbimento del migliore trattamento opera anche con riferimento all’assegno ad personam corrisposto ai dipendenti trasferiti da una ad altra Pubblica Amministrazione.
Questo assunto è stato ribadito dall’Ordinanza n. 15371/2019.
Nel caso specifico la ricorrente proveniente dal Comparto Scuola, a decorrere dal 15 marzo 2002, è stata immessa nei ruoli del MAE ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, con l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile a copertura del trattamento economico più elevato percepito presso l’Amministrazione di provenienza.
Mobilità nel Pubblico Impiego: assegno e riassorbibilità del trattamento
La Suprema Corte ha accolto solo parte del motivo di ricorso, con cui il Ministero censurava la decisione della Corte di appello nella parte in cui quest’ultima dichiarava non riassorbibile l’assegno spettante alla dipendente.
Secondo quanto riporta la Sentenza:
“in tema di pubblico impiego, l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della ‘cessione del contratto’, comporta, per i dipendenti trasferiti, l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico già acquisito, che sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria.
In particolare, l’assorbimento del migliore trattamento in concomitanza con i futuri aumenti retributivi opera anche con riferimento all’assegno “ad personam”, corrisposto ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione, transitati al Ministero degli Affari Esteri, atteso che la regola della non riassorbibilità, di cui all’articolo unico, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica esclusivamente ai passaggi di carriera previsti dall’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e non al trasferimento da un’Amministrazione all’altra, presupponendo i primi un provvedimento di trasferimento mentre, il secondo è riconducibile alla cessione del contratto.”
A questo link il testo completo della Sentenza.