Nelle Linee di orientamento per il corretto utilizzo dell’organico per il potenziamento” fornite dalle sigle sindacali rappresentative, in un passo significativo della Scheda unitaria, allegata alle Linee, si fa riferimento al contributo dei docenti dell’organico potenziato nella valutazione intermedia e finale.
Tra le modalità di utilizzo dei docenti viene messa in evidenza la necessità di definire in sede di collegio dei docenti, quale sarà appunto il ruolo di tali docenti in seno alla valutazione periodica.
Tale ordine prescinde dal fatto che i docenti dell’organico potenziato svolgono parimenti attività di insegnamento, sia in progetti deliberati dagli organi collegiali sia durante le ore destinate alle supplenze ed essendo docenti alla stregua degli altri, nella loro funzione rientra anche quella valutativa che non può essere così estromessa.
Il Regolamento sulla valutazione
Il DPR n.122 del 2009 all’art.2 comma 5 e all’art.4 comma 1 del DPR n.122 del 2009 prevede che per la valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione e nel secondo ciclo di istruzione “il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti delle classi elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno”; nel caso dei docenti dell’organico potenziato va da sé che il loro contributo alla valutazione sia pienamente legittimato e dovuto, fermo restando che il decreto n.122 sottolinea che l’azione valutativa dei docenti che svolgono attività di potenziamento dell’offerta formativa, sia svolta“preventivamente”, indi l’avverbio parrebbe indicare una loro esclusione dalla partecipazione alle attività di scrutinio, dovendo detti docenti fornire prima dell’insediamento del consiglio di classe, elementi utili alla valutazione.
La questione è controversa
In merito alla partecipazione agli scrutini, su un versante complementare a quello sollevato dalla scheda unitaria, si pone per esempio il caso dei docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica (menzionati dallo stesso DPR 122). Per questi ultimi il problema è stato molto dibattuto anche in una Sentenza del Tar del Lazio, la n.33433 del 15/11/2010, avendo il giudice in quell’occasione censurato il DPR 122 proprio nella parte in cui esclude i docenti delle attività alternative dalla partecipazione ai consigli di classe e quindi dal “procedimento decisionale che vede, invece, protagonisti anche gli insegnanti di religione”. Nello specifico, nella sentenza si lamenta “l’illegittimità della funzione decisoria attribuita ai docenti di religione nel consiglio di classe chiamato ad attribuire il punteggio per il credito scolastico” e anche “la conseguente illegittimità per il diverso trattamento riservato a detta categoria di docenti rispetto a quella dei docenti di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, non essendo prevista la partecipazione di questi ultimi nel consiglio di classe”. (…) è evidente che il diverso trattamento, riservato nel procedimento decisionale alle due distinte categorie dei docenti in considerazione, introduca un vulnus alla posizione degli studenti non avvalentisi che decidano di seguire attività di insegnamenti alternativo. Non può di certo dubitarsi della disparità di trattamento introdotta dalla fonte regolamentare impugnata, atteso che un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi” sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente; insomma, un conto è presenziare, e porsi in posizione dialettica nell’ambito dell’organo consiliare, un conto è rassegnare dei “meri elementi conoscitivi” che dovranno essere apprezzati “dai docenti della classe”.
Dello stesso tenore sarebbe il problema sollevato con i docenti dell’organico potenziato che come si è già detto, svolgono attività di ampliamento dell’offerta formativa e che, dovendo seguire il dettato normativo, decreto sulla valutazione, dovrebbero presentare indicazioni valutative, in anticipo ossia prima della riunione collegiale.
La decisione collegiale
E’ bene però sottolineare che ai sensi del comma 5 dell’art.1 dello stesso decreto 122, al collegio dei docenti è attribuita la funzione di definire “modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” e che “detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”; trattasi di un principio che potrebbe anche conflìggere con gli articoli 2 e 4 del citato decreto. La decisione spetta agli organi collegiali che dovranno organizzarsi su questo aspetto spinoso inserendolo come dovuto all’interno del futuro PTOF.