normativa-antincendioNella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo scorso, è stato pubblicato il decreto a firma congiunta dei Ministri dell’Interno e dell’Istruzione con il quale si impartiscono indicazioni programmatiche per la normativa antincendio delle scuole e degli asili nido.


Ai fini indicati nelle premesse, per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

 

Il 31 dicembre 2017 infatti sono scaduti i termini di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogati, sia degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado che di quelli adibiti ad asili nido.

 

Le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

 

  • livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
  • livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
  • livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

 

Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2017.

 

La normativa ha accolto in maniera parziale le richieste di associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) relative a una diversa distribuzione delle attività, tra i livelli di priorità, e che soprattutto chiedevano l’inserimento di un ultimo articolo, che non è stato accolto, il cui testo era il seguente:

 

“In relazione ai livelli di priorità programmatica individuati , in assenza di attuazione delle misure negli stessi indicate, potranno essere impartite, caso per caso, apposite prescrizioni sia relative all’adozione di misure compensative sia relative alle necessarie regolarizzazioni con individuazione di un tempo congruo per l’adempimento, anche in relazione all’impegno economico richiesto e ai tempi necessari per il reperimento delle relative risorse”.