Anche se la notifica esattoriale risulta errata o non del tutto completa la cartella rimane comunque valida e deve essere saldata: lo stabiliscono i giudici della Cassazione.


Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 4232/2025 della Corte di Cassazione, la cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale e non processuale, può essere soggetta all’applicazione di istituti propri del diritto processuale, soprattutto se la normativa tributaria li richiama espressamente. Ne consegue che, in caso di irregolarità nella notificazione della cartella, si possa ricorrere alla sanatoria per raggiungimento dello scopo, come previsto dall’art. 156 c.p.c.

La sanatoria degli errori di notifica se l’atto raggiunge il suo scopo

Il caso esaminato trae origine dalla notificazione di un avviso di liquidazione per il mancato pagamento di imposte derivanti dalla divisione di una comunione ereditaria. L’atto, non essendo stato impugnato, diventava definitivo, per cui l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente. Quest’ultimo ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sollevando diverse contestazioni, tra cui l’irregolarità della notifica della cartella.

La CTP ha rigettato il ricorso, ma, in sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato un vizio nella notificazione, annullando di conseguenza l’atto impugnato.

Di fronte a questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione, ritenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato la nullità della notificazione della cartella, nonostante questa risultasse regolarmente effettuata e l’atto avesse comunque raggiunto il suo scopo. A sostegno del proprio ricorso, l’Amministrazione finanziaria ha prodotto la cartella di pagamento, la cartolina di ricevimento e la relata di notifica, dimostrando la corretta esecuzione della notificazione.

L’esame della Corte di Cassazione

In primo luogo, gli Ermellini hanno evidenziato come il contribuente avesse effettivamente ricevuto l’atto, tanto da impugnarlo tempestivamente: ambedue le circostanze dimostrano la conoscenza effettiva del contenuto della cartella esattoriale da parte del ricorrente. L’analisi della documentazione in atti – e in particolare della ricevuta di ritorno – ha confermato che la consegna della cartella è avvenuta presso il domicilio del destinatario e che a riceverla è stata la moglie, la quale ha firmato la ricevuta.

Per quanto riguarda la relata di notifica, è emerso che il nominativo del notificatore era indicato in modo chiaro, sebbene mancassero la firma e la data. Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata, un’irregolarità di questo tipo non è sufficiente a determinare l’invalidità della notificazione, a meno che non comprometta il diritto di difesa del destinatario.

L’applicazione del principio del raggiungimento dello scopo

Richiamando l’art. 26, co. 5, del DPR n. 602/1973, che rimanda alle disposizioni dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 in materia di notificazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento, la Cassazione ha ribadito che la disciplina tributaria consente di applicare i principi del processo civile in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento. In particolare, l’art. 156 c.p.c. prevede che, se un atto ha comunque prodotto il suo effetto, l’eventuale vizio di notifica viene sanato.

Su questa base, la Corte ha fatto riferimento a precedenti orientamenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 27561/2018 e la più recente n. 27326/2024, nelle quali è stato affermato che l’impugnazione tempestiva della cartella da parte del contribuente sana ex tunc l’eventuale nullità della notificazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, annullando la decisione della CTR e disponendo il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame della controversia.

Conclusioni dei giudici

In conclusione, l’ordinanza in commento conferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la sanatoria delle nullità della notifica degli atti tributari per raggiungimento dello scopo. Questo principio, che si basa sulla tutela sostanziale del diritto di difesa, evita che mere irregolarità formali possano compromettere la validità di atti impositivi, a condizione che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell’atto e abbia potuto impugnarlo.

Dal punto di vista pratico, questa decisione rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria, che può avvalersi della sanatoria ex tunc anche in presenza di vizi formali nella notificazione delle cartelle esattoriali. Tuttavia, ciò, al contempo, può ridurre le possibilità di difesa dei contribuenti che tentano di far valere vizi procedurali per contestare l’atto impositivo.

Inoltre, l’ordinanza ribadisce il collegamento tra il regime delle notifiche tributarie e quello processuale civile, riconoscendo l’applicabilità delle norme sulle notificazioni del codice di procedura civile agli atti del Fisco.