insegnante-rientro-scuolaEcco una veloce carrellata dei casi in cui il docente è obbligato a prendere servizio il 1 settembre.

Nessun obbligo invece per gli altri docenti, a meno che non siano state programmate delle attività.

  • Docenti assunti in ruolo l’1/9/2015 e destinatari per il 2016/17 della “sede” di titolarità:

I docenti assunti in ruolo l’1/9/2015 e indipendentemente dalla fase di assunzione (0/A, B, C e D del piano di assunzione) dovranno assumere servizio il 1/9/2016 nella sede che è stata loro assegnata con la recente mobilità (anche se assegnata d’ufficio). L’unica eccezione è per la docente che al momento dell’assunzione in servizio si trova collocata in congedo per astensione obbligatoria (o interdizione per gravi complicanze): per tale docente la presa di servizio si intende effettuata. Inoltre, per i docenti assunti il 1/9/2015 che hanno chiesto per l’a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottengono il relativo decreto: devono assumere comunque servizio nella scuola assegnata per il 2016/17. Su questo punto il sindacato UIL ha chiesto di ritardare la presa di servizio

  • Docenti assunti in ruolo entro il 2014/15:

Per i docenti assunti entro il 1/9/2014 ci possono essere diverse situazioni da prendere in considerazione. Ne elenchiamo qualcuna.

  1. Docente che ha ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità su scuola o che ha partecipato alla “chiamata diretta”: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola assegnata (anche se assegnata d’ufficio).
  2. Docente titolare nella scuola X assegnato o utilizzato in altra sede per l’a.s. 2015/16: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella sede X di titolarità.
  3. Docente titolare nella scuola X collocato per l’a.s. 2015/16 in aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi protratti fino al 31/8/2016: deve assumere servizio il 1 settembre 2016 nella scuola X di titolarità.
  4. Docente titolare nella scuola X assegnata o utilizzata in altra sede per l’a.s. 2015/16 ma collocata in congedo per maternità (compresa l’interdizione per gravi complicanze)che si protrae oltre il 1/9: non ha obbligo di assumere servizio, neanche successivamente al 1 settembre. La presa di servizio si intende effettuata.
  5. Docente che ha chiesto per l’a.s. 2016/17 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 31/8/2016 non ottiene il relativo decreto: deve assumere servizio nella scuola di titolarità in attesa del relativo decreto.
  • Per tutti gli altri docenti, cioè a tempo indeterminato che non cambiano scuola ma rimangono in quella in cui hanno terminato il precedente anno scolastico, non esiste:
  1. Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola dopo aver terminato il periodo di ferie che può anche non coincidere con la data del 31/8 (un docente può anche aver finito le ferie il 21 agosto. Dal 22 al 31/8 non ha nessun obbligo di presenza a scuola).
  2. Alcun obbligo di servizio e di presenza a scuola il 1 settembre 2016 a meno che, ovviamente, in questa data non sia stato calendarizzato un incontro collegiale. Altrimenti la presenza è richiesta solo nella data degli incontri collegiali.
  • Per tutti i docenti indipendentemente dall’anno di assunzione:

Tutte le attività che si svolgeranno a scuola dal 1 settembre all’inizio delle lezioni dovranno necessariamente essere programmate e di conseguenza rientrare nelle attività funzionali all’insegnamento (40+40 ore di cui all’art. 29 comma 3 lettere a e b del CCNL/2007).
Inoltre, dal 1 settembre al giorno prima che inizino le lezioni non vi è comunque alcun obbligo di rispettare il proprio orario d’insegnamento (18 ore, 22 o 25 a seconda dell’ordine di scuola a cui appartiene il docente).

 

In definitiva, successivamente al 1 settembre i docenti saranno presenti a scuola SOLO in ordine alle eventuali attività programmate le quali, come detto in precedenza, dovranno comunque essere conteggiate nelle ore destinate alle attività funzionali all’insegnamento.