anno-di-prova-formazione-docenti-neoassunti-regole-2020-2021Anno di prova e formazione docenti neoassunti: le regole per l’anno scolastico 2020/2021 fornite di recente dal MIUR.


Il Ministero dell’istruzione ha illustrato la bozza di circolare sull’anno di formazione e prova rivolto ai docenti neo-assunti o che hanno ottenuto un passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2020/2021.

Anno di prova e formazione docenti neoassunti: regole per A.S. 2020/2021

Rispetto allo scorso anno le principali innovazioni su anno di prova e formazione per i docenti neoassunti nel 2020/2021 riguardano:

  • un’attività formativa straordinaria sui temi della didattica digitale integrata. Si tratta di materiali video, complessivamente 7 filmati predisposti dall’INDIRE, fruibili on line, che affrontano le principali problematiche didattiche emerse nelle istituzioni scolastiche durante l’emergenza.
  • l’eliminazione del visiting (ovvero le visite a scuole innovative) come alternativa ai laboratori

Fasi e durata

Confermato per il resto l’impianto della formazione definito dal DM 850/2015 pari a 50 ore così articolate:

  • Incontri iniziali e di restituzione finale pari a 6 ore
  • attività online su piattaforma per un impegno forfettario di 20 ore
  • laboratori formativi in presenza pari a 12 ore
  • attività di peer to peer con i tutor per 12 ore complessive

I materiali della formazione straordinaria sulla didattica digitale saranno fruibili dal 2 settembre, mentre l’apertura delle attività tradizionali in piattaforma Indire è prevista entro il 30 novembre.

Al termine dell’anno di formazione e prova il Dirigente Scolastico procede a valutare il personale docente in periodo di formazione e di prova, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti e il tutor che ha seguito il docente neo-assunto.

La platea di docenti che sono tenuti a svolgere il percorso formativo

Si tratta in particolare dei:

  • neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  • assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o che non abbiano potuto completarlo;
  • docenti che hanno avuto valutazione finale negativa e devono ripetere il periodo di prova (possibilità che viene data solo 1 volta);
  • e coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Chi non dovrà svolgerlo

Non dovranno invece svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
  • destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già superato il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it