retroattivita-legge-spazzacorrotti-illegittimaI giudici hanno esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla applicazione retroattiva della legge  Spazzacorrotti in tema di divieto di concessione di benefici e misure alternative alla detenzione.


La retroattività delle legge “spazzacorrotti” è illegittima. La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio le censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta Spazzacorrotti).

Questa legge ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario. Queste preclusioni riguardano la concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione.

In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l’applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019.

In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa della Consulta fa sapere quanto segue.

La retroattività delle legge “spazzacorrotti” è illegittima

La Corte costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione si applicano retroattivamente. E che la giurisprudenza ha seguito questo principio anche con riferimento alla legge n.3 del 2019.

La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento

  • alle misure alternative alla detenzione,
  • alla liberazione condizionale
  • e al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna.

Secondo la Corte, infatti, l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it