pubblico impiego assenze per malattiaPubblico Impiego, ecco un riepilogo relativo alle assenze per malattia, nella fattispecie: periodo di comporto, retribuzione, esenzione trattenuta e visita fiscale.

 


 

Assenze per malattia. Una guida riepilogativa che riguarda: le assenze che rientrano nel periodo di comporto, le assenze che sono escluse dal periodo di comporto, le assenze per le quali non opera la decurtazione, le assenze per cui è prevista l’esenzione del rispetto delle fasce orarie di reperibilità.

 

1) ASSENZE CHE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO

 

Tutte le assenze della “normale” malattia comprese:

 

 

  • le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione);

  • i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero;

  • le visite specialistiche (quest’ultime solo se imputate a malattia).

 

 

2) ASSENZE CHE SONO ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO

 

  • Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
  • Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
  • Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita:

 

 

NOTA BENE: sono esclusi dal periodo di comporto, purché ricondotti alla “grave patologia”:

 

  • i giorni di ricovero ospedaliero;
  • i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
  • l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
  • i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
  • i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
  • I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
  • L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008).

 

 

3) ASSENZE PER LE QUALI NON OPERA LA DECURTAZIONE

 

  • Non si procede alla decurtazione economica nei seguenti casi:
  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte).

 

 

NOTA BENE: L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute;

 

  • Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
  • I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
  • Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

 

 

NOTA BENE: Sono esclusi dalla decurtazione economica, purché ricondotti alla “grave patologia”:

 

  • i giorni di ricovero ospedaliero;
  • i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
  • l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
  • i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
  • i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).

 

 

I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (Dipartimento della Funzione Pubblica, parere n. 53 del 5/11/2008 e nota del MEF Prot. n. 27553/2009).

 

NOTA BENE: la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale.

 

4) ASSENZE PER CUI È PREVISTA L’ESENZIONE DEL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ

 

Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00):

 

I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita:

 

NOTA BENE: sono esclusi dalla visita di controllo:

 

  • i giorni di ricovero ospedaliero;
  • i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
  • l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
  • i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie.
  • I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
  • I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita medica di controllo;
  • I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbein questo caso come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente);
  • I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta” indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
  • I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso;
  • I dipendenti che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).

 

 

NOTA BENE: Pertanto, i periodi di convalescenza oltre a non essere soggetti a decurtazione economica (parere della Funzione Pubblica e nota del MEF) non devono essere soggetti a visita fiscale (ciò vale però solo nel caso in cui tale periodo sia ordinato dall’ospedale stesso)