La misura interessa i lavoratori del settore bancario e del credito cooperativo che saranno coinvolti nel prossimo biennio in piani di riduzione del personale.
Uscito in Gazzetta Ufficiale il Decreto che adegua il fondo di solidarietà per consentire il prepensionamento dei bancari in esubero.
E’ uscito in Gazzetta Ufficiale il Decreto numero 98998 del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia che adegua il fondo di solidarietà del settore bancario e del credito cooperativo per consentire il prepensionamento dei lavoratori del settore in esubero. Il provvedimento era stato approvato lo scorso 3 Aprile e consente ai lavoratori del settore bancario e del credito cooperativo interessati da piani di ristrutturazione aziendale e/o di riqualificazione aziendale di godere dell’assegno straordinario di solidarietà di settore per un totale di sette anni sino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Le modifiche sono state predisposte ai sensi dell’articolo 1 co. 234-237 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che ha irrobustito le misure per agevolare il prepensionamento dei bancari che saranno coinvolti nei prossimi piani di ristrutturazione e/o riqualificazione aziendale del settore: da un lato l’estensione per un ulteriore biennio, fino all’anno 2019, della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall’articolo 12 del decreto legge sulle crisi bancarie approvato la scorsa estate dal Governo (il Dl n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016) per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque, come di regola è previsto per i fondi di solidarietà di settore) nonché l’estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Attualmente l’estensione da cinque a sette della durata dell’assegno straordinario di solidarietà, prevista dal Dl 59/2016) vale solo per gli anni 2016 e 2017.
L’accesso all’assegno straordinario di sostegno al reddito viene ulteriormente rafforzato dalla possibilità per il Fondo di Solidarietà, previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, di versare anche la contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Con questa misura, ad esempio il datore di lavoro potrà pagare il riscatto di un periodo di studi al dipendente per collocarlo nel Fondo di Solidarietà ove esso sia necessario per maturare il diritto alla pensione nei successivi sette anni. L’agevolazione in questione riguarda esclusivamente i lavoratori dei citati fondi di solidarietà (bancario e credito cooperativo) e non può essere attivata in favore dei lavoratori appartenenti ad altri fondi di solidarietà settoriali.