La Circolare Inps 1/2016 conferma l’articolazione dei profili di tutela relativi ai lavoratori destinatari della cd. settima salvaguardia, il provvedimento contenuto nella legge di stabilità (articolo 1, comma 263 e ss. della legge 208/2015) che è entrato in vigore ufficialmente il 1° gennaio e che consentirà ad ulteriori 26.300 persone di mantenere in vigore le precedenti regole di pensionamento.
La novità principale, rispetto alle precedenti salvaguardie, riguarda i lavoratori nel profilo mobilità. Questa volta potranno infatti beneficiare della tutela sia i lavoratori che hanno fruito dell’indennità di mobilità ordinaria sia dello speciale trattamento edile di cui alla legge 451/1994 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011. Si elimina dunque quella fastidiosa distinzione tra accordi stipulati presso le sedi governative e quelli raggiunti altrove che, in passato, aveva generato una discriminazione; e si ammettono inoltre al beneficio anche i lavoratori dell’edilizia che sino ad oggi erano rimasti fuori dal perimetro di tutela.
Pur rimandando ad ulteriori istruzioni l’Inps ricorda che vengono inclusi anche i lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi. In tale ultima circostanza – dato che le aziende erano nelle procedure concorsuali – non è richiesto, a differenza dei primi, che sia stato raggiunto un accordo sindacale entro il 2011 come requisito per partecipare alla salvaguardia.
In ogni caso i lavoratori in questione devono essere cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e perfezionare, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile un diritto a pensione secondo la previgente disciplina pensionistica. Con una precisazione: se sono cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2012, viene concessa la possibilità di maturare il suddetto requisito, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità o dello speciale trattamento edile. Da segnalare la possibilità di allungare il termine di scadenza dell’indennità di mobilità o del trattamento edile facendo ricorso a contratti a tempo determinato o parasubordinato. Un escamotage da non sottovalutare che potrebbe aiutare l’inserimento in salvaguardia di diversi lavoratori.
Non ci sono novità significative per quanto riguarda gli altri profili di tutela. Per gli autorizzati ai volontari entro il 2011 e per i cd. cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi con incentivo all’esodo o, ancora, con risoluzione unilaterale, la settima salvaguardia rimanda in toto alle lettere a), b), c), d) ed f) dell’articolo 1, comma 194 della legge 147/2013 discostandosi solo per l’allungamento di un anno – dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017 – del termine per maturare la decorrenza della pensione con le vecchie regole. Stesso vincolo di decorrenza interessa gli ultimi due profili di tutela: i lavoratori che nel 2011 fruivano del congedo per assistere figli con disabilità gravi e i lavoratori a tempo determinato o in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 con esclusione comunque dei lavoratori agricoli e stagionali.
Per accedere alla salvaguardia gli interessati dovranno produrre domanda all’Inps o alla direzione territoriale del lavoro entro il 1° marzo 2016 a seconda del proprio profilo di appartenenza. Per una più puntuale analisi dei profili rimandiamo all’infografica sottostante.