anticipo pensionistico, apeLa misura introdotta dalla legge Fornero per colpire i lavoratori e i pensionati iscritti ai soppressi fondi speciali esaurirà i propri effetti il 31 dicembre 2017. La decisione della Consulta che ha legittimato la scorsa settimana il prelievo sui trattamenti d’oro ha confermato, seppur indirettamente, anche la bontà di un’altra misura che dal 2012 lavoratori e pensionati pagano a volte senza saperlo sulla propria pensione.  Tra le previsioni contenute nella Riforma Fornero del 2011, c’è infatti relativa all’istituzione di un contributo di solidarieta’ previsto – dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 – a carico dei lavoratori e dei pensionati che hanno maturato periodi contributivi presso alcuni fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria successivamente assorbiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps.

 

Il contributo è dovuto per tutti coloro che al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità presso i suddetti fondi pari o superiore a 5 anni (comprensivi delle anzianità trasferite da altri fondi e degli eventuali contributi da riscatto e da accredito figurativo), nelle misure riepilogate nella tavola sottostante. Il contributo è stato applicato partendo dal presupposto che tali fondi erogano trattamenti pensionistici superiori a quelli erogati dall’assicurazione generale obbligatoria soprattutto con riferimento alle anzianità contributive maturate prima della Riforma Amato (cioè ante 1992).

 

Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (circa 2.500 euro lordi al mese), nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Le pensioni interessate sono dunque quelle di vecchiaia, anzianità, ai superstiti, e quelle anticipate e di vecchiaia introdotte dalla “legge Monti”. Per quanto riguarda le pensioni ai superstiti, in caso di contitolari, l’importo da valutare per l’applicazione del contributo è la quota di spettanza di ciascun contitolare. Ai fini della quantificazione dell’anzianità contributiva al 31/12/1995, vengono utilizzate tutte le contribuzioni di natura obbligatoria, figurativa, da ricongiunzione, riscatto o riconoscimento gratuito, calcolata secondo la normativa previgente all’armonizzazione dei vari Fondi. Qualora, a seguito del calcolo del contributo, la misura della pensione scende sotto il limite di 5 volte il trattamento minimo, la stessa viene posta in pagamento nel rispetto del limite di legge e l’importo del contributo è costituito dalla differenza tra tale limite e l’importo della pensione a calcolo.

 

La misura si traduce in un prelievo sull’assegno che in media oscilla tra i 20 e i 75 euro al mese per 13 mensilità e che, pertanto, in tutti i sei anni porterà ad una decurtazione tra i 1.500 euro e i 6mila euro. Una vera e propria gabella che si aggiunge alle altre misure che in questi anni hanno colpito i pensionati della classe media: i titolari di assegni superiori le 3 volte il minimo inps stanno infatti continuando a pagare il blocco dell’indicizzazione del biennio 2012-2013, solo parzialmente rimosso con il decreto legge 65/2015 (e comunque solo con riferimento agli assegni ricompresi tra le 3 e le 6 volte il minimo inps).

 

La novità non ha risparmiato neanche gli Autoferrotranvieri che erano stati già chiamati a versare, negli anni compresi tra il 1996 ed il 1999, un 2,5 per cento aggiuntivo di contribuzione. Il contributo terminerà comunque il 31 dicembre 2017, ma si dovrà vigilare affinchè il Governo non decida, magari all’ultimo minuto, di prorogarlo per reperire risorse per altri interventi.