legge-104Niente Ottava Salvaguardia per chi ha fruito della legge 104.


Il testo depositato dal Governo all’interno della manovra conferma l’esclusione dei fruitori dei permessi mensili per assistere disabili dall’ottava salvaguardia. Niente salvaguardia pensionistica per i lavoratori che nel 2011 avevano fruito dei tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 104/1992. Il testo del disegno di legge sull’ottava salvaguardia contenuto nella manovra per il 2017 lascia ancora una volta a bocca asciutta alcune migliaia di lavoratori fruitori dei permessi mensili presi perchè affetti da patologie o per assistere parenti con gravi disabilità (i cd. caregiver). Non si tratta in realtà di una novità perchè già con la settima salvaguardia, prevista dall’articolo 1, comma 265 della legge di stabilita’ 2016 il Governo aveva spazzato via questa possibilità, riconosciuta in passato, a causa del gran numero di domande pervenute e dal putiferio che ne scaturì.

 

Niente Ottava Salvaguardia per chi ha fruito della legge 104

 

Alla pensione in deroga alla Legge Fornero, se il provvedimento sarà approvato così com’è, potranno accedere solo coloro che nel corso del 2011 avevano goduto del congedo straordinario biennale, fruibile in modo continuativo o frazionato, di cui all’articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 per assistere un parente con grave disabilità. A tal riguardo, occorre precisare che, come nella 7^ salvaguardia, resta la limitazione che prevedeva che il parente assistito dovesse essere, per forza di cose, figlio del beneficiario del congedo. Il beneficio, dunque, ha una portata abbastanza ristretta.

 

Chi assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 potrà però godere, dal 1° maggio 2017, dell’APE Agevolato se ha raggiunto almeno 30 anni di contribuzione e 63 anni di età oppure, se più favorevole, potrà uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica se ha almeno 12 mesi di contribuzione derivante da lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Due misure che non comporteranno alcun nocumento sul valore della pensione futura in quanto risultano finanziate completamente dallo Stato.

 

A questo link un riepilogo completo sul Congedo straordinario Legge 104 Dipendenti Pubblici.

 

L’APE agevolato, in particolare, consisterà in un sussidio di importo commisurato alla pensione a cui avrebbe diritto l’interessato al momento della richiesta dell’APE, entro un tetto massimo di 1.500 euro al mese (lordi), poco meno di 1.300 euro netti mensili erogato su 12 mensilità. Il sussidio accompagnerà il beneficiario sino al perfezionamento del primo requisito utile per la pensione ma non potrà essere cumulato con redditi da lavoro dipendente superiori ad 8mila euro annui. In definitiva chi assiste un disabile grave potrà dimettersi dal posto di lavoro e dedicarsi completamente all’assistenza del familiare disabile dall’età di 63 anni sino al pensionamento vero e proprio.

 

Non ci sono limitazioni riguardo ai lavoratori coinvolti: ne potranno usufruire sia i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) sia i lavoratori autonomi nonchè gli iscritti alla gestione separata. Da considerare però che, per i dipendenti pubblici, l’erogazione del TFS resterà soggetta, comunque, alle regole Fornero: pertanto la percezione della prima rata avverrà, di regola, non prima di 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Cioè a 67 anni e mezzo circa e non prima. Da segnalare che il suddetto beneficio sarà riconosciuto nell’ambito di risorse programmate annualmente. Pertanto lo strumento potrebbe risultare compromesso ove si verificassero degli scostamenti da domande presentate e quelle effettivamente finanziabili nell’ambito della provvista messa a disposizione. Sarà bene, dunque, accertarsi prima di dimettersi dal servizio circa la capienza delle risorse disponibili per accedere alla misura.