La Corte costituzionale, con la sentenza 196/2024 ha confermato la legittimità della norma che disciplina il vincolo sul mandato dei sindaci, ribadendo che spetta al legislatore stabilire un punto di equilibrio tra diversi interessi, purché tale scelta non risulti palesemente irragionevole.


La questione era stata sollevata dalla Regione Liguria, che aveva contestato l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, il quale modifica l’articolo 51 del Testo unico degli enti locali. La norma stabilisce che:

  • i sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti non abbiano limiti di mandati consecutivi;
  • quelli dei comuni con una popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti possano essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi;
  • mentre per i comuni con più di 15.000 abitanti resta il limite di due mandati consecutivi.

La Regione Liguria aveva avanzato dubbi di legittimità costituzionale, sostenendo che la distinzione tra comuni di dimensioni diverse fosse irragionevole e chiedendo di estendere il limite di tre mandati anche ai sindaci dei comuni più grandi.

Le motivazioni della Corte

La Corte ha respinto le obiezioni, sottolineando che i limiti ai mandati rappresentano uno strumento legislativo volto a garantire un delicato bilanciamento tra diversi principi costituzionali. Tra questi, vi sono l’elezione diretta del sindaco, la necessità di assicurare pari opportunità tra i candidati, la libertà di scelta degli elettori e la regolarità delle competizioni elettorali, nonché la necessità di favorire un fisiologico ricambio nella rappresentanza politica.

Secondo la sentenza, l’attuale disciplina rispecchia una logica graduale che tiene conto delle differenze economiche e sociali tra le varie classi di comuni. La decisione del legislatore di differenziare i limiti ai mandati in base alla dimensione demografica non è stata considerata irragionevole. Anzi, questa scelta mira a contemperare in modo equo diritti e principi costituzionali, come la democraticità degli enti locali e il pluralismo nella rappresentanza politica. Qui il commento dell’Anci alla sentenza.

La discrezionalità legislativa

La Corte ha inoltre ribadito che la definizione del numero massimo di mandati consecutivi rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui operato può essere contestato solo se appare manifestamente privo di ragionevolezza. Nel caso specifico, il sistema di limiti differenziati risulta coerente con la volontà di rispettare le peculiarità dei comuni e le esigenze che ne derivano.

La sentenza conferma, dunque, che il legislatore ha agito nel rispetto dei principi costituzionali, configurando una normativa che bilancia l’autonomia locale con le garanzie di democraticità e pluralismo.

La sentenza della Corte Costituzionale sul vincolo di mandato dei sindaci

Qui il documento completo.