interscambio-pubblico-impiegoIn questo breve approfondimento le informazioni utili relative alle procedure di mobilità per interscambio nel Pubblico Impiego.


La mobilità, insieme agli interventi in materia di reclutamento e di dotazioni organiche, è una delle leve principali su cui agire per governare in modo efficace le politiche di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Per la maggioranza dei pubblici dipendenti, i cui rapporti di lavoro sono stati “contrattualizzati“, la materia della mobilità è regolata, oltre che dalla legge, dalla contrattazione collettiva, in quanto si tratta di un istituto del rapporto di lavoro.

Il concetto di mobilità consiste nella possibilità di trasferire un lavoratore, sia all’interno della stessa amministrazione oppure presso un altro ente. La procedura viene implementata in diversi modi e può concretizzarsi solo al verificarsi di determinate condizioni

Oggi nello specifico ci occuperemo della cosiddetta Moblità per Interscambio: scopriamo di cosa si tratta.

Interscambio nel Pubblico Impiego

Con la mobilità volontaria un dipendente pubblico può decidere di sua spontanea volontà di essere trasferito presso un’altra amministrazione pubblica, presentando regolare richiesta di mobilità oppure partecipando ad un eventuale concorso pubblico indetto dall’amministrazione che gli interessa.

Un tipo particolare di mobilità volontaria è quella per interscambio.

Scopriamo nello specifico qual è la normativa associata, come funziona e come fare domanda.

Normativa

Nell’ordinamento giuridico disciplinato dal T.U. sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 la mobilità costituisce lo strumento mediante il quale si procede alla distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle PA.

L’istituto della mobilità, pertanto:

  • da una parte implica la possibilità per il lavoratore di cambiare la propria attività lavorativa. Mantenendo invariata la posizione giuridica che gli è propria;
  • dall’altra consente alle amministrazioni interessate di risolvere celermente problemi legati al reclutamento di personale senza ricorrere al concorso pubblico.

Come funziona?

La mobilità per interscambio funziona come uno scambio di ruoli vero e proprio: un dipendente cede l’incarico a un altro che, viceversa, gli cede il proprio.

Ai fini dell’applicabilità dell’istituto, in concreto dovrà verificarsi se sussistano le condizioni di “neutralità finanziaria” e di coincidenza di regime in punto di vincoli assunzionali cui l’istituto risulta ancorato da una costante giurisprudenza contabile.

L’interscambio deve inoltre avvenire fra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale. Si tratta in breve del sistema di classificazione del personale non dirigenziale del pubblico impiego.

Ad ogni qualifica, indicata nel numero di nove, corrisponde un livello retributivo di base, che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità del dipendente.

Verifica della qualifica funzionale

Si può utilizzare per tale verifica il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 giugno 2015 (GU Serie Generale n.216 del 17-9-2015). Il testo contiene la definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.

Per cambiare sede di lavoro, infatti, occorre il nulla osta del dirigente preposto presso l’amministrazione pubblica interessata.

Come fare domanda?

Non è sempre così semplice. Non a caso solo uno statale ogni 100 in media ci riesce, secondo uno degli ultimi rapporti dell’Aran, l’agenzia che rappresenta la Pubblica amministrazione nella contrattazione collettiva.

Ma come si può fare domanda e ottenere il nulla osta sopra citato?

Bisogna intanto individuare le persone interessate all’interscambio appartenenti allo stesso profilo.

Poi, entrambi i soggetti richiedenti devono contemporaneamente presentare domanda di richiesta alle rispettive PA con apposita lettera.

Si procede così al sostenimento di un eventuale ulteriore step che può prevedere un colloquio con l’ente presso il quale ci si vuole trasferire.

Infine, l’interscambio si conclude portato a compimento solo nel momento in cui l’amministrazione di provenienza acconsenta all’interscambio, elemento proprio senza il quale l’intero procedimento si blocca.

Le amministrazioni comunali sono dotate di modelli predisposti su cui basarsi per chiedere la mobilità, che possono essere validi anche per le altre PA: potete scaricare qui un fac-simile.

I tempi per la conclusione della procedura sono variabili di caso in caso, in genere si prevedono dai 4 ai 6 mesi.

Periodo di prova

Infine una piccola parentesi sul periodo di prova all’interno della procedura di interscambio, che non rappresenta un ostacolo al trasferimento ma un passaggio a volte necessario.

L’ARAN infatti precisa che il dipendente in prova:

  • è comunque un dipendente a tempo indeterminato, anche se la stabilizzazione del suo rapporto è condizionata al superamento del periodo di prova
  • ed ha gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti.

Il periodo di prova può essere conteggiato in giorni di effettiva prestazione lavorativa o in giorni di calendario. Qualora il Ccnl di riferimento nulla preveda in merito, il computo viene eseguito tenendo conto dei giorni/mesi di calendario.

Ma in cosa consiste e per quanto viene considerato questo “periodo di prova” in tali procedure di mobilità?

In alcuni casi, infatti, nella mobilità per interscambio serve infatti aver tenuto un periodo di prova minimo, di “rodaggio” all’interno della stessa amministrazione, per poter partecipare alle procedure di mobilità, anche per interscambio.

Un caso emblematico è quello che riguarda i dipendenti degli enti locali neoassunti: l’art. 14-bis della legge n. 26/2019, di conversione del d.l. n. 4/2019, ha inserito nel corpo dell’art. 3 del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, un nuovo comma 5 – seppie, ai sensi del quale:

I vincitori dei concordi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.

Le tabelle di equiparazione per l’interscambio

Qui trovate tutte le tabelle di equiparazione come da Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto