L’Inps, tramite la Circolare n. 69/2024, fornisce le indicazioni dettagliate sul riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per il 2024.


Tramite l’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), si mira a regolamentare l’istituto del riscatto per il biennio 2024-2025, riprendendo le disposizioni precedenti attuate per il triennio 2019-2021.

La Manovra ripropone infatti la possibilità di riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Questo istituto permette agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ad altre forme pensionistiche di recuperare periodi contributivi scoperti, a condizione che non abbiano anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

L’Inps ha pertanto voluto delucidare alcuni aspetti in vigore per l’anno in corso.

Le regole Inps sul riscatto di periodi non coperti da contribuzione per il 2024

La facoltà di riscatto è riservata a chi è iscritto all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata. I richiedenti devono essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non devono essere titolari di pensione. Possono beneficiare del riscatto solo i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996.

Periodo riscattabile e requisiti

Il periodo massimo che può essere riscattato è di cinque anni, anche se non consecutivi, collocati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023. Questo limite è indipendente dai periodi riscattati in base alle normative precedenti, il che significa che i lavoratori che hanno già usufruito di riscatti secondo il decreto-legge n. 4/2019 possono presentare una nuova domanda per un ulteriore periodo massimo di cinque anni.

Condizioni per il riscatto

  1. Periodo non Coperto da contribuzione: il periodo riscattabile non deve essere già coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, né presso il fondo di presentazione della domanda né in altre forme di previdenza obbligatoria (comprese le casse per i liberi professionisti e i regimi previdenziali dell’Unione Europea o di Stati membri convenzionati).
  2. Periodo temporale: deve collocarsi temporalmente tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative specificate.
  3. Assenza di contribuzione obbligatoria: non è possibile riscattare periodi di attività lavorativa soggetti a obbligo contributivo. La facoltà di riscatto è inapplicabile anche per periodi in cui l’obbligo contributivo è già prescritto.

Il riscatto può essere richiesto in una qualsiasi delle gestioni previdenziali indicate dalla normativa (AGO, forme sostitutive ed esclusive, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gestione separata), anche se il primo e l’ultimo contributo non appartengono alla stessa gestione.

Utilità e onere del riscatto

I periodi riscattati sono considerati utili per raggiungere il diritto a pensione. Sono rilevanti anche per la determinazione dell’importo della pensione, migliorando quindi sia l’anzianità contributiva che il montante contributivo su cui è calcolata la pensione.

Calcolo dell’onere

I periodi riscattati sono valutati con il sistema contributivo e il calcolo risulta effettuato in base a questi parametri:

  • base di calcolo: l’onere di riscatto è determinato sulla base della retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda;
  • aliquota contributiva: si applica l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica interessata;
  • attribuzione temporale: la retribuzione è proporzionalmente attribuita ai periodi riscattati, con effetti di rivalutazione a partire dalla data della domanda di riscatto.

Presentazione della domanda

Le domande di riscatto possono essere presentate dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, esclusivamente in via telematica. Possono presentarle il diretto interessato, i suoi superstiti, parenti entro il secondo grado o il datore di lavoro. Per i lavoratori privati, il datore di lavoro può presentare la domanda e sostenere l’onere di riscatto utilizzando i premi di produzione.

Modalità di pagamento

Il pagamento dell’onere può avvenire in unica soluzione o in massimo 120 rate mensili, senza interessi. In caso di interruzione dei pagamenti, verrà riconosciuto un periodo contributivo proporzionato all’importo versato.

Il testo della circolare Inps

Qui il documento completo.