correttivi, razionalizzazione societa partecipateIl Consiglio di Stato, con il parere n. 83 del 17 gennaio 2017, ha dato il via libera ai decreti correttivi della Riforma Madia dopo la bocciatura della Corte costituzionale (sentenza n. 251 del 2016).

 


 

Ok ai correttivi dal Consiglio di Stato. Ricordiamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 dello scorso 25 novembre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124/2015, cd “Legge Madia”) nella parte in cui la delega non prevedeva l’intesa (che richiede l’unanimità) ma solo il “parere” di regioni ed enti locali per cinque decreti legislativi di attuazione (servizi pubblici, dirigenza, dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate).

 

La sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e la richiesta di quesito. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha sottoposto al Consiglio di Stato alcune questioni interpretative sull’attuazione di tre decreti legislativi, emanati sulla base della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

 

– il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (Modifiche all’art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare);

 

– il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

 

– il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015, perché ritenute incidenti, a vario titolo, su materie di competenza regionale, senza che sia possibile individuare un ambito materiale prevalente, con la conseguente necessità di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.

 

In allegato la Sentenza.