È del giudice ordinario la competenza a decidere sulle controversie in tema di rimborso delle spese legali nella Pa: l’analisi a cura del Dottor Marcello Lupoli.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una controversia concernente l’impugnazione in sede giurisdizionale del diniego opposto da un ente locale relativamente all’istanza di un dipendente in quiescenza finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un giudizio penale per fatti inerenti allo svolgimento delle funzioni di ufficio.
È questo, in estrema sintesi espositiva, il principio affermato dalla sentenza 4 settembre 2024, n. 2369, resa dalla III Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano.
Il caso
La fattispecie concreta sottoposta all’attenzione dei giudici amministrativi milanesi riguarda il ricorso presentato da un dirigente in quiescenza di una provincia, che ha impugnato il provvedimento di diniego di concessione del patrocinio legale a carico dell’ente locale in relazione a un procedimento penale instauratosi relativamente a fatti occorsi allorquando prestava ancora servizio, censurando l’atto sotto vari profili in tema di tempestività dell’istanza presentata, di conflitto di interessi paventato dall’amministrazione e di partecipazione procedimentale.
Preliminarmente, attesa l’eccezione sollevata dall’amministrazione convenuta, i giudici amministrativi meneghini hanno scrutinato il rilevato difetto di giurisdizione del giudice adito.
Tale eccezione è ritenuta degna di accoglimento dal collegio, con conseguente declaratoria di inammissibilità della censura interposta.
A tanto perviene il tribunale lombardo ad esito di una puntuale ricognizione del quadro normativo.
Controversie in tema di rimborso delle spese legali nella Pa
Ed invero – considerando che la controversia de qua concerne il diritto vantato da un pubblico dipendente non appartenente alle categorie del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 e che non si verte in res litigiosae in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, materie devolute alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo – il referente normativo da tenere presente nella fattispecie concreta è l’art. 63 del richiamato d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale -come noto – la generalità delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice ordinario.
Un’ulteriore considerazione formulata dai giudici amministrativi milanesi per declinare la loro giurisdizione è rinvenuta nel disposto dell’art. 69, comma 7, del più volte citato d.lgs. n. 165/2001, che, recando una disciplina transitoria, ha previsto che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998 restino attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Tanto premesso, nella fattispecie concreta portata all’attenzione del collegio lombardo risulta che il procedimento penale che ha occasionato l’istanza di concessione in argomento ha avuto inizio soltanto nel 2016, e, quindi, in un momento in cui le controversie sul pubblico impiego erano da lungo tempo transitate nell’alveo della giurisdizione ordinaria.
La giurisprudenza a supporto e le conclusioni
Peraltro, l’approdo cui perviene la pronuncia in disamina è suffragato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa richiamata nella sentenza in parola (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 02/02/2018, n.313; in tal senso anche T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 13/06/2022, n.420; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 505), secondo cui “la pretesa del dipendente di un ente pubblico locale al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale che lo abbia visto come imputato (pretesa che ha la consistenza di un diritto soggettivo in quanto condizionato alla ricorrenza di puntuali condizioni, normativamente scolpite: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681) sorge nel momento in cui il procedimento penale ha avuto inizio e le spese legali sono in concreto maturate”.
In conclusione, alla luce delle chiare motivazioni formulate nel dictum de quo, la giurisdizione sulla controversia sottoposta alla cognizione dei giudici amministrativi lombardi appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale la stessa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo.