Ecco in sintesi, il principio affermato dal TAR Lombardia, Brescia, II sezione, nella sentenza 61/2025 in merito alle controversie riguardanti l’assegnazione di un posto vacante alle dipendendenze della PA. Focus a cura del Dott. Marcello Lupoli.


Rientra nella giurisdizione del G.O., in funzione di giudice del lavoro, una controversia concernente la decisione della P.A. di assegnare un posto attingendo dalla graduatoria di un concorso già bandito ed espletato, peraltro dopo aver indetto una procedura di mobilità interna alla quale il ricorrente aveva partecipato risultando non vincitore.

Il fatto

All’attenzione dei giudici amministrativi lombardi è stata sottoposta la doglianza avanzata da parte ricorrente, la quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento ministeriale (deducendone plurimi vizi) – oltre che di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale – nella parte in cui è stata disposta l’assegnazione di un posto presso un’articolazione territoriale del dicastero resistente alla parte controinteressata anziché all’istante, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla domanda di mobilità dallo stesso formulata e del diritto ad essere trasferito presso la sede indicata, con richiesta risarcitoria per il ritenuto danno subito.

A fronte di tanto la P.A. convenuta, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, in quanto la res litigiosa de qua non atterrebbe alla decisione dell’Amministrazione di coprire un posto vacante mediante l’indizione di un concorso anziché mediante procedure di mobilità, bensì alla decisione di assegnare il posto vacante attingendo dalla graduatoria del concorso a tal fine già bandito ed espletato, in luogo della procedura di mobilità. Ed invero, oggetto di impugnazione sarebbe non l’atto di indizione del concorso, e nemmeno un atto di macro-organizzazione, ma unicamente il provvedimento di assegnazione del posto vacante al vincitore di concorso, espressione di un atto di micro-organizzazione, sul quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 d. lgs. n. 165/2001.

Assegnazione posto vacante alle dipendenze della PA e decisione su eventuale controversia

Tanto premesso, relativamente al merito, il dicastero resistente ne ha contestato la fondatezza, affidando le ragioni di tanto a più di una considerazione.

Anche la parte controinteressata si è costituita in giudizio, eccependo, tra l’altro, anch’essa l’inammissibilità del ricorso proposto per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e contestando anche nel merito la doglianza interposta alla stregua di diffuse argomentazioni.

I giudici bresciani hanno ritenuto fondata ed assorbente la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito formulata dalle parti resistenti.

Ed infatti – rammentando che alla luce “del combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 63 d. lgs. n. 165/2001, le uniche controversie relative ai rapporti di lavoro “privatizzato” alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che restano devolute alla giurisdizione amministrativa, sono quelle concernenti “le procedure concorsuali” (art. 63, comma 4) ovvero quelle aventi ad oggetto comunque l’esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all’adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione” e che questi ultimi “sono quegli atti che: definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive” – hanno evidenziato che, ai fini del riparto di giurisdizione tra i due plessi (G.A. e G.O.) in materia di pubblico impiego privatizzato, “occorre […] distinguere tra gli atti di macro-organizzazione e gli atti di micro-organizzazione, con cui si dispone l’organizzazione dei singoli uffici e la gestione in concreto dei rapporti di lavoro i quali sono regolati, invece, dalla disciplina privatistica, sicché per essi resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.

Le conclusioni dei giudici

Applicando le predette coordinate alla fattispecie concreta sub iudice, i giudici lombardi hanno osservato che la vicenda loro sottoposta attiene “alla decisione dell’amministrazione di assegnare il posto vacante attingendo dalla graduatoria di un concorso già bandito ed espletato, peraltro dopo avere indetto una procedura di mobilità interna alla quale il ricorrente ha partecipato risultando non vincitore” e, pertanto, viene in considerazione “unicamente il provvedimento di assegnazione del posto vacante al vincitore di concorso, che è un atto di micro-organizzazione, afferente alla normale gestione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, sul quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, alla stregua dei principi sopra esposti”.

Ergo, restando assorbita ogni ulteriore eccezione in rito e nel merito, “il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nel termine di cui all’art. 11 comma 2 c.p.a.”.


Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli - Dirigente Pa