collocamento-riposo-ufficio-etaCollocamento a riposo d’ufficio per raggiunto limite di età: disponibile il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.


In un nuovo documento ministeriale chiarimenti su un aspetto piuttosto discusso nel mondo dei dipendenti pubblici.

Scopriamo in cosa consiste il “Parere in merito all’applicazione del collocamento a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età” reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica che pubblichiamo.

Collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età: il parere della Funzione Pubblica

Il decreto legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, prevede che:

“L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decretolegge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”

Come si evince dal dettato normativo, il limite ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile.

In caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza.

Infatti, in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando questo:

  • non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale
  • o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia

per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione non oltre il raggiungimento dei settanta anni di età.

Il testo completo del Parere

A questo link potete consultare il testo completo del Parere della Funzione Pubblica.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it