esodatiLe precisazioni dell’Inps sono racchiuse nel messaggio 8680/2014, che ha ricordato la salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011. I lavoratori salvaguardati nel pubblico impiego otterranno il pagamento della buonuscita dopo 24 mesi dalle dimissioni. La vicenda coinvolge soprattutto i 4300 lavoratori in congedo per assistere parenti disabili.

 

I lavoratori del pubblico impiego che hanno presentato o presenteranno domanda di cessazione dal servizio in quanto beneficiari di una delle sei salvaguardie dalle nuove regole per il pensionamento, riceveranno la prima rata del trattamento di fine servizio dopo 24 mesi. Lo ha precisato l’Inps con il messaggio inps 8680/2014 con il quale l’istituto ha ricordato che la salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011 e da successive norme per  particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i lavoratori che accedono alla salvaguardia.L’Inps ricorda, pertanto, che i termini di pagamento del TFS per i lavoratori salvaguardati sono quelli vigenti nel regime generale e conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare Inps 73/2014.

 

La questione interessa soprattutto i lavoratori del pubblico impiego che fruiscono dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104/1992 (2500 in quarta salvaguardia ed altri 1800 lavoratori in sesta salvaguardia più altri 5mila che stanno uscendo tramite i cd. vasi comunicanti). In altri termini, secondo la disciplina generale, tali lavoratori, riceveranno il pagamento dell’indennità di buonuscita, dopo 24 mesi dalla data di dimissioni volontarie. Scaduti questi termini, l’istituto ha l’onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi pena il pagamento degli interessi.

 

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L’erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l’erogazione avverrà in tre rate con l’ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

 

Chi invece ha raggiunto, grazie alla salvaguardia, un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila sono portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro in quanto rientranti nella disciplina antecedente alla legge 147/2013.