tassa sui rifiutiLe aree portuali sono soggette al pagamento della Tassa sui rifiuti? Anche dove sono istituite le Autorità portuali? I chiarimenti arrivano dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 febbraio 2018, n. 3798.


La società contribuente si era limitata a contestare genericamente la procedura con la quale il Comune aveva deciso un aumento parziale delle tariffe, facendo presente che la superficie accertata era scoperta e che l’attività esercitata era stagionale, senza però fornire alcuna prova per avere Corte di Cassazione – copia non ufficiale diritto alla riduzione del 50% della tassa.

 

L’art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993 dichiara:

 

“esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”. 

 

La TARSU, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo.

 

La natura demaniale dei beni non costituiscono elemento idoneo ad escludere, per quanto riguarda la tassa oggetto della controversia, la potestas impositiva del Comune sulla sua estensione. Atteso che tale potestà, con il concorso delle condizioni di legge, potenzialmente si estende a tutto il “territorio comunale”. Argomentando dal primo comma dell’art. 58 del d.lgs. n. 507 del 1993 allorchè contempla non solo il “centro urbano”. Ma anche le “frazioni” ed i “nuclei abitati” nonché, comunque, le “zone del territorio comunale con insediamenti sparsi”.

 

La Corte con sentenza n. 3829 del 2009 ha affermato che:

 

“Ai fini della delimitazione di un territorio come comunale bisogna avere riguardo ai confini geografici dello stesso. E non già alla natura od alla qualità dei beni immobili compresi nel perimetro di quei confini. Per nozione scolastica, infatti, “tutto il territorio dello Stato” è ripartito (art. 114 Cost.) tra Regioni, Province e Comuni. Per cui ciascuna parte di esso è normalmente ad un tempo elemento costitutivo dello Stato, di una Regione, di una Provincia e di un Comune”.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.