Pen laying on top of a Will for estate planningCon l’entrata in vigore del decreto legislativo 175/2014, attuativo della delega fiscale, sono stati modificati alcuni aspetti legati alla dichiarazione di successione in un’ottica di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti. L’articolo 11 del citato decreto ha semplificato, allentando in primis le maglie dell’obbligo dichiarativo, introducendo poi una maggior elasticità nella raccolta documentale ed infine alleggerendo gli adempimenti a carico degli eredi, in virtù delle informazioni già a conoscenza dell’amministrazione.

 

Le nuove soglie di esonero. In tal caso la modifica interviene sul settimo comma dell’articolo 28 del Tus, ovvero il Testo unico delle Successioni (Dlgs del 31 ottobre 1990, n. 346), escludendo l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l’eredità: 1) sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta; 2) abbia un valore non superiore a 100.000 euro; 3) non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

 

L’asticella viene quindi innalzata dai precedenti 25.833 euro, che costituivano appunto il vecchio limite dell’attivo ereditario entro il quale sussisteva l’esenzione dall’obbligo di consegna della dichiarazione di successione.

 

I Documenti. Importanti semplificazioni sono state introdotte anche con riguardo alla documentazione da presentare a corredo della dichiarazione di successione. La nuova regola indica che i documenti da presentare ai sensi del Dlgs 346/1990 possono essere sostituiti anche da copie non autentiche, purchè il contribuente rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che tali copie sono conformi ai documenti originali. Rimane peraltro salva la facoltà dell’agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Resta comunque necessario presentare sia il certificato di morte che il certificato di stato di famiglia del defunto e degli eredi/legatari che sono in rapporto di parentela/affinità col defunto stesso.

 

La dichiarazione integrativa/sostitutiva. Con una modifica all’articolo 28, comma 6, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 è stato precisato che non c’è piu’ obbligo di presentare – a differenza di quanto stabiliva la regola previgente – la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva nel caso in cui la sopravvenienza sia dovuta alla erogazione di rimborsi fiscali da parte delle Entrate.In pratica il nuovo sesto comma dell’articolo 28 del Tus, prevede che: “Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4 (del Tus, ndr), e dall’erogazione di rimborsi fiscali, che dà luogo a un mutamento della devoluzione dell’eredità o a un’applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare la dichiarazione sostitutiva o integrativa”.

 

In sostanza in caso di rimborsi fiscali spettanti al de cuius, ma di fatto destinati agli eredi, gli eredi stessi saranno sollevati dall’obbligo di presentare una dichiarazione di successione integrativa.