La legge di Stabilità 2016 rispetta i vincoli di copertura, tuttavia ci sono delle misure estranee al tipo di provvedimento, perché sono di carattere ordinamentale o localistico. La commissione Bilancio del Senato, nel parere sul contenuto proprio del disegno di legge, segnala l’ estranierità di norme che, secondo la legge di contabilità, non potrebbero essere inserite nell’ ex finanziaria. E’ il caso dell’ articolo relativo ai processi che, ” pur contenendo disposizioni di risparmio di importo limitato” presenta altresì “norme di carattere ordinamentale”.
La norma che interessa gli uffici giudiziari di Palermo, invece, secondo quanto prevede la stessa legge di contabilità, non potrebbe far parte della manovra perché rientra nella categoria di misure localistiche. “È di vitale importanza riservare un’attenzione particolare al tessuto delle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale delle nostre economie e che vanno incoraggiate a crescere”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al X simposio Cotec Europa, spiegando come le pmi abbiano “di fronte una concorrenza più serrata dunque vanno create le condizioni affinché queste imprese si rafforzino intermini dimensionali, finanziari e manageriali”.
Tuttavia la commissione osserva che la norma, grazie alla quale viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, ”potrebbe essere utile a garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari che altrimenti ne soffrirebbero, generando in tal modo ritardi nell’ amministrazione della giustizia, con conseguenti oneri per il bilancio dello Stato”.
In relazione al patto di stabilità per gli enti territoriali, secondo la commissione la norma deve intendersi valida ”solo per l’ anno 2016, altrimenti essa potrebbe entrare in conflitto” con la cosiddetta legge rafforzata, che disciplina i saldi degli enti in modo differente. Inoltre le norme relative all’ osservatorio sui prezzi per i servizi pubblici locali sono da ritenersi estranee al contenuto proprio del provvedimento.