Rimborsi dell’Iva in ambito Ue: la scadenza del 30 non “sconfina”. Il termine, pur cadendo di domenica, è perentorio, perché previsto da disposizione europea. Non è applicabile la norma interna di proroga al primo giorno successivo lavorativo.
Domenica prossima, 30 settembre, è l’ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze di rimborso Iva da parte dei soggetti stabiliti in Italia che nel 2017 hanno assolto l’Iva in un altro Stato Ue e per i non residenti che, viceversa, stabiliti in un altro Stato membro o in un Paese extra Ue con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia), hanno assolto l’Iva in Italia (rispettivamente, articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter, del Dpr 633/1972).
La scadenza è “festiva”, ma non slitta
Il termine, in questo caso, non slitta dalla domenica al primo giorno feriale utile e cioè a lunedì 1° ottobre 2018. Alla scadenza, infatti, prevista da specifica disposizione europea, non è applicabile la disciplina interna, che rimanda al primo giorno successivo lavorativo i versamenti e gli adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo (articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 70/2011).
A precisarlo una nota pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
La norma comunitaria a cui si fa riferimento è la direttiva 2008/9/Ce, che detta regole dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del rimborso; in particolare, l’articolo 15 prevede che “la richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento….”.
Per la scadenza dei contribuenti extra Ue, l’articolo 3 della direttiva 86/560/Cee lascia ai singoli Paesi la possibilità di decidere su termini e modalità di presentazione delle domande. E il provvedimento 1° aprile 2010 dell’Agenzia delle entrate ha fissato al 30 settembre anche la scadenza per le richieste dei titolari di partita Iva stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione con cui esistono accordi di reciprocità, ovvero per i residenti in Israele, Svizzera e Norvegia.
Rimborsi “comunitari”, dalla teoria alla pratica
Dunque, come previsto dall’articolo 15 della direttiva 2008/9/Ce in ambito Ue, le richieste di rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro per beni e servizi lì acquistati o importati devono essere effettuate on line, tramite l’Amministrazione finanziaria del Paese Ue di stabilimento.
Pertanto, entro il 30 settembre:
- per richiedere il rimborso dell’Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente stabilito in Italia deve presentare domanda all’Agenzia delle entrate, utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline. Una volta entrati nell’area autenticata, gli utenti (contribuenti o professionisti abilitati) hanno a disposizione una guida operativa, che li aiuta nella compilazione dei diversi quadri. Le informazioni da inserire variano da Paese a Paese (vedi “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf). Le istanze, le cui operazioni di controllo e gestione sono effettuate dal Centro operativo di Pescara, vengono poi trasmesse all’Amministrazione fiscale estera competente, ente al quale il contribuente dovrà rivolgersi per avere informazioni sullo stato di lavorazione del rimborso
- i soggetti passivi comunitari non residenti in Italia, per recuperare l’Iva assolta in Italia, dovranno “veicolare” la domanda di rimborso attraverso l’Amministrazione finanziaria del loro Stato, che la invierà telematicamente al Centro operativo di Pescara.
Un modello ad hoc per i residenti extra Ue
La scadenza del 30 settembre deve essere rispettata anche per le richieste di rimborso dell’Iva assolta in Italia nel 2017 da parte di cittadini non comunitari, residenti in uno degli Stati con i quali l’Italia ha accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia), in relazione ad acquisti e importazioni effettuate nel nostro Paese.
L’istanza deve essere presentata, utilizzando il modello Iva 79, al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara), tramite consegna a mano, raccomandata a/r o corriere espresso (per la scadenza, in queste due ultime ipotesi, fa fede la data di spedizione). Attenzione, sono considerate non pervenute le richieste spedite per fax o posta elettronica. Il modello deve essere compilato in stampatello, utilizzando la lingua italiana o inglese.
All’istanza devono essere allegati:
- le fatture in originale
- la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo pagamento delle fatture
- l’attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto Iva del contribuente.