rimborsi iva, moss, rimborsi speseQuando scade il termine per beneficiare del rimborso trentennale in favore dei Comuni che hanno sostenuto le spese di funzionamento degli uffici giudiziari?


Secondo l’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio 10 marzo 2017, che ha dettato le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 439, della legge di Bilancio 2017, è stata disposta l’attribuzione di una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli enti territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015, in aggiunta ai contributi già erogati dal ministero della Giustizia.

 

Il termine scade il prossimo 30 settembre per beneficiare del rimborso trentennale in favore dei Comuni che hanno sostenuto le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

 

Secondo l’articolo l’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio 10 marzo 2017, una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, e’ attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti.

 

Il contributo spettante a ciascun comune e’ riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed e’ erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.

 

L’attribuzione è di una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli enti territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015, in aggiunta ai contributi già erogati dal ministero della Giustizia. L’importo annuo spettante a ciascuno degli 800 Comuni interessati è indicato nella tabella D allegata al decreto.