In assenza di comunicazione dello spostamento, i successivi atti del processo continuano a essere legittimamente consegnati nel primo luogo dichiarato?
SINTESI: Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite e della segreteria della commissione a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Ne consegue che, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche se la variazione del domicilio sia di tipo endoprocessuale, atteso che l’univocità del testo dell’articolo 17 citato non autorizza alcuna distinzione tra questa tipologia di variazioni e quelle che avvengono al di fuori del processo.
Sentenza n. 16189 del 3 agosto 2016 (udienza 6 luglio 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Schirò Stefano – Est. Ragonesi Vittorio
Processo tributario – Variazione del domicilio eletto, della residenza, della sede – Notifica denuncia di variazione – Efficacia temporale