pace-fiscale-2019-definizione-agevolata-processi-verbaliPace Fiscale 2019: definizione agevolata dei processi verbali, la tempistica. Per la regolarizzazione, i contribuenti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione e versare le imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni e interessi.


Nel novero degli strumenti di “pacificazione fiscale”, previsti dal decreto collegato alla manovra di bilancio 2019 (decreto fiscale – Dl 119/2018), vi è la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc), disciplinata dall’articolo 1.

 

Prima di descrivere le regole della procedura, è utile ricordare che i pvc sono atti che i funzionari dell’Amministrazione finanziaria predispongono all’esito delle attività istruttorie effettuate presso il contribuente (accessi, ispezioni, verifiche) e che hanno la funzione di documentare, dal punto di vista probatorio, i rilievi eseguiti in termini di violazioni commesse e relativi addebiti (cfr articolo 24, legge n. 4/1929 e articolo 52, Dpr 633/1972).

 

Quali sono i pvc definibili

 

È possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 (giorno in cui è entrato in vigore il decreto fiscale) e per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

 

Quali violazioni si possono regolarizzare

 

Attraverso la definizione agevolata è possibile regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di:

 

  • imposte sui redditi (e relative addizionali)
  • contributi previdenziali
  • ritenute
  • imposte sostitutive
  • Irap
  • imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie)
  • imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe)
  • Iva.

 

 

Cosa fare per regolarizzare

 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di un’apposita dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate.

 

La dichiarazione

 

La dichiarazione per la regolarizzazione delle violazioni contestate con i pvc deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 (con le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate) con riguardo ai periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento in materia di imposte sui redditi e Iva (cfr articolo 43, Dpr 600/1973 e articolo 57, Dpr 633/1972). A tal fine, si tiene conto del raddoppio dei termini previsto dalla disposizioni in materia di omessa dichiarazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, Dl 78/2009).

 

Nella dichiarazione, peraltro, non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, eventuali perdite rilevanti ai fini della determinazione del reddito (articoli 8 e 84, Tuir).

 

Nel caso di pvc consegnato a contribuenti che producono redditi in forma associata ovvero che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale (ex articoli 5115 e 116, Tuir), la dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali le disposizioni in esame si applicano per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a essi imputabili.

 

Il versamento

 

Oltre a presentare la dichiarazione, i contribuenti, che decidono di aderire alla definizione agevolata, devono versare le imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. In alternativa, è possibile anche versare il dovuto in venti rate trimestrali di pari importo e, in tal caso, la prima rata deve essere comunque pagata entro il 31 maggio 2019.

 

Per il versamento non ci si può avvalere dell’istituto della compensazione, ossia in sede di pagamento non si possono utilizzare eventuali crediti d’imposta.

 

Alla regola generale in base alla quale occorre pagare solo le imposte autoliquidate nella dichiarazione, senza sanzioni e interessi, fa eccezione la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali Ue (come i dazi doganali): in tal caso, infatti, vanno corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dal nuovo Codice doganale comunitario.

 

Mancato perfezionamento

 

In caso di mancato perfezionamento (omessa presentazione della dichiarazione e omesso versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019), gli effetti della definizione agevolata non si producono e i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria procedono alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

 

Peraltro, come precisato nel Dossier del Servizio studi del Senato, a fronte del mancato perfezionamento delle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo d’imposta, i competenti uffici possono procedere all’ordinaria attività di controllo; in tale ipotesi, i termini per l’accertamento, per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, sono prorogati di due anni.

 

Disposizioni di attuazione

 

Le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della definizione agevolata saranno adottate con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Per verificare che il codice fiscale sia corretto seguite la procedura descritta a questo link. In caso di codice fiscale bloccato seguite, invece, la procedura descritta a questo link.