Con la circolare della Ragioneria dello Stato del 16 novembre 2015, n. 30 si forniscono indicazioni su aspetti di carattere amministrativo connessi all’avvio, dal 1° gennaio 2016, del progetto di dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale presentato nella precedente circolare RGS n. 23 del 22 luglio 2015, nonché le necessarie istruzioni operative inerenti le caratteristiche e le modalità di emissione del titolo informatico.
Il funzionamento operativo delle contabilità speciali continua a essere regolato dalle specifiche disposizioni contenute nelle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato – IST – ( artt. 144-150), approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 maggio 2007. L’art. 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 aprile 2015 (Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale) fornisce specifiche indicazioni sugli adempimenti amministrativi a carico dei titolari delle contabilità speciali, adeguandoli alle peculiarità delle procedure informatiche.
Per quanto riguarda i rendiconti amministrativi, cui sono tenuti i titolari delle contabilità speciali, restano fermi i principi di carattere generale che si rinvengono negli artt. 333 e seguenti del R.D. 827/1924 e nell’art. 10 del D.P.R. 367/1994. Sempre con riferimento alla rendicontazione amministrativa, il citato art. 5 del D.M. 30 aprile 2015 richiama al comma 1 le norme dettate in materia dall’art. 11, comma 1, del d. lgs. 123/2011 e specifica che al rendiconto da inviare ai competenti uffici di controllo deve essere allegata la documentazione giustificativa delle somme erogate.
Agli uffici di controllo, rientranti nel sistema delle ragionerie, viene fornita evidenza informatica delle movimentazioni in entrata e in uscita sullè contabilità speciali di loro competenza. Le somme relative ai pagamenti non andati a buon fine e a quelli da estinguere in contanti, non riscosse dal beneficiario entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità del pagamento, sono riaccreditate sulla contabilità speciale sulla quale è stato emesso l’ordinativo per il pagamento originario. In questi casi è onere del titolare della contabilità speciale provvedere direttamente al rinnovo del pagamento, dopo aver “ripreso in carico” dal punto di vista contabile le somme restituite, come stabilito dal comma 2 del medesimo art. 5.
Il successivo comma 3 reca disposizioni in materia di passaggio di fondi tra contabilità speciali, ribadendo il divieto di girofondi tra le contabilità speciali intestate a funzionari delegati della stessa amministrazione. Nei casi in cui le operazioni di girofondi siano ammesse da specifiche disposizioni normative (es. la legge 169/1960 per le Prefetture, estesa anche ai funzionari delegati del Ministero dei beni culturali) è necessario che tali operazioni siano effettuate nel più stretto e rigoroso rispetto delle procedure stabilite, tra cui la preventiva emanazione del decreto autorizzativo del MEF, dandone comunicazione agli uffici cui è affidato il riscontro del rendiconto amministrativo.
Quando invece l’operazione di giro fondi si renda necessaria per recuperare un errore materiale dell’Amministrazione centrale in sede di trasferimento di risorse ai propri funzionari delegati, semplificando la prassi oggi in uso, il citato comma 3 prevede che la stessa Amministrazione centrale autorizzi il funzionario delegato a trasferire i fondi da una contabilità speciale a un’altra. Anche questa comunicazione deve essere debitamente resa nota agli uffici cui è affidato il riscontro del rendiconto amministrativo.
In allegato potete consultare il testo completo della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato con tutte le specifiche del caso.